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16 dicembre scadenza IMU e TASI

  • di Luigi Mondardini

    Si avvicina la nuova scadenza IMU-TASI, il saldo si versa entro il 16 dicembre.

    Le varianti nei diversi Comuni tra delibere e detrazioni sono le più disparate.
     
    L’IMU si paga sugli immobili diversi dall’abitazione principale.
     
    Il termine per pagare il saldo dell’IMU 2014 è il prossimo 16 dicembre, si tratta dell’ultima scadenza IMU per quest’anno, dopo il versamento del primo acconto nel mese di giugno. 
     
    L’acconto IMU è stato versato sulle aliquote del 2013, mentre nel conguaglio a saldo il totale dovuto deve essere determinato sulla base delle aliquote 2014, se il Comune ha deliberato entro il 28 ottobre 2014, altrimenti anche il saldo dovrà essere calcolato sulle aliquote 2013.
     
    Per quanto concerne la TASI, quest’ultima  si paga anche sulla prima casa e una parte dell’imposta deve essere versata anche dagli inquilini, a meno di esenzioni da parte del Comune di appartenenza. 
     
    Anche il saldo TASI va versato entro il 16 dicembre, dopo il pagamento del primo acconto di giugno per i Comuni che avevano deliberato, o di ottobre per i Comuni ritardatari.
     
    Nei Comuni che non hanno deliberato, approvando le nuove aliquote 2014, entro il termine ultimo del 10 settembre, il versamento del 16 dicembre riguarda invece l’intera imposta 2014 da pagare sulla base delle aliquote standard.
     
    Sia per il versamento del saldo IMU che per quello TASI il calcolo deve essere effettuato considerando la differenza tra quanto complessivamente dovuto e quanto pagato con il primo acconto.
     
    Si ricorda che è opportuno  consultare la delibera del Comune di appartenenza, che può aver disposto modifiche alle regole generali, come – ad esempio -  quelle sul versamento minimo. 
     
    Gli importi da indicare non vanno arrotondati se si utilizza il bollettino postale, mentre vanno arrotondati se si utilizza la delega F24.
     
    In alcuni Comuni, entro il 16 dicembre andrà infine presentata l’autocertificazione o dichiarazione IMU, nel caso in cui sia necessario giustificare l’applicazione di un’aliquota IMU più bassa di quella ordinaria, ovvero nel caso in cui sull’immobile sia stata applicata un’aliquota agevolata. Nel caso in cui l’autocertificazione sia stata già presentata nell’anno in corso la comunicazione dovrà riguardare solo eventuali variazioni intervenute.
     
    Il versamento dell’IMU sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa/professionale, ovvero dall’imponibile IRES/IRPEF, per il 20% (articolo 1, comma 715, legge n. 147/2013), ma è indeducibile ai fini IRAP.
    La TASI invece è deducibile per il 100% dal momento che , in assenza di previsioni specifiche, trova applicazione la disciplina generale che rende il tributo interamente deducibile per cassa, se inerente a beni relativi all’impresa (articolo 43, comma 1, del TUIR).
     

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