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L’abitazione principale all’appuntamento IMU - TASI

  • di Luigi Mondardini

    Il 2014 è il primo anno di applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) articolata nelle 3 componenti IMU, TASI e TARI.

    All’abitazione principale,  non di lusso, va applicata solo la TASI, mentre a quelle   di lusso, vanno applicate sia la TASI che l’IMU.
     
    L’IMU e la TASI si determinano sulla stessa base imponibile e cioè  applicando alla rendita catastale, risultante all’inizio dell’anno, i moltiplicatori stabiliti in relazione alla specifica categoria catastale. Si ricorda che  la base imponibile è ridotta al 50% per  gli immobili d’interesse storico artistico,  i fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
     
    La Finanziaria 2014, come sopra accennato, ha modificato la disciplina IMU riferita all’abitazione principale e relative pertinenze introducendo; infatti l’’abitazione principale non di lusso è esente dal versamento dell’IMU.
    Restano altresì assoggettate ad IMU abitazioni principali di lusso, ( A/1 Abitazione di tipo signorile, A/8 Abitazione in ville, A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); per queste categorie rimane la detrazione di € 200, eventualmente aumentata dal Comune fino all’azzeramento dell’imposta dovuta e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre non è prevista l’ulteriore detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale.
     
    Gli immobili che, a seguito di specifica delibera comunale o ex lege, sono assimilati all’abitazione principale usufruiscono  dell’esenzione IMU, se non di lusso. Per quelli di lusso può essere prevista una aliquota ridotta e la detrazione.
     
    Il Comune può considerare abitazione principale l’unità immobiliare:
    - posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non locata; 
    - posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia, purchè non locata;
    - concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come “abitazione principale”.
     
    L’assimilazione opera  per la sola quota di rendita non eccedente € 500; oppure  solo se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L’agevolazione è applicabile limitatamente ad un solo immobile.
     
    Oltre alle ipotesi di assimilazione deliberata dal Comune, è prevista pure  l’assimilazione all’abitazione principale ex lege con riferimento  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;  alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  all’immobile, non locato, posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
     
    Per le pertinenze , con riferimento all’abitazione principale si intendono quelle classificate nelle seguenti categorie catastali:  C/2 Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte, C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, ecc. C/7 Tettoie
    Il Legislatore ha previsto la possibilità  di estendere alle suddette pertinenze (una per categoria) le agevolazioni previste per l’abitazione principale: esenzione in caso di abitazione principale non di lusso, aliquota ridotta e detrazione nell’ipotesi di abitazione principale di lusso.
     
    Per le abitazioni principali di lusso e relative pertinenze è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta nella misura del 4‰ che il Comune può aumentare o diminuire del 2‰.
     
    Il versamento dell’IMU va effettuato: con il mod. F24 (codice tributo “3912”);  con apposito bollettino di c/c/p, in 2 rate scadenti il 16.6 ed il 16.12. È comunque possibile versare l’IMU in unica soluzione entro il 16.6.
     
    Il DL n. 35/2013  in materia di IMU  ha previsto a regime che il versamento dell’IMU in acconto, va effettuato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente; a saldo, va effettuato sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28.10 di ciascun anno; in caso di mancata pubblicazione nei termini vanno applicate le aliquote / detrazioni adottate per l’anno precedente.
     
    TASI E ABITAZIONE PRINCIPALE. 
    La Finanziaria 2014 ha introdotto la IUC  costituita dalle  seguenti 2 componenti: IMU dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l’abitazione principale e la  seconda, riferita ai servizi, a sua volta formata dalla “TASI” (Tributo per i servizi indivisibili) e “TARI” (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (in luogo della TARES).
    Sono inoltre assoggettate  alla TASI anche le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva.
     
    L’aliquota base della TASI è pari all’1‰. 
    Per il 2014 l’aliquota massima TASI per l’abitazione principale non può superare il 2,5‰, tuttavia  limitatamente al 2014, è ammesso il superamento del predetto limite, per un ammontare comunque non superiore allo 0,8‰, a condizione che, per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate, siano previste detrazioni d’imposta o altre misure “tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del … decreto-legge n. 201, del 2011”.
    Di conseguenza per il 2014 l’aliquota massima TASI relativa all’abitazione principale può essere elevata dal 2,5‰ al 3,3‰..
     
    Pertanto: 
    - per abitazione principale non di lusso : IMU esente, TASI  max 2,5‰; il  Comune può (facoltà) deliberare detrazioni / riduzioni di aliquota .
    - max 3,3‰ ; (2,5‰ + 0,8‰) se il Comune delibera detrazioni o altre misure che determinino un carico TASI non superiore al carico IMU; 
     
    - abitazione principale di lusso: IMU  4‰ ± 2‰; Detrazione € 200, il Comune può aumentarla fino ad azzerare l’imposta dovuta.
    - TASI: max 2,5‰ , il Comune può (facoltà) deliberare detrazioni / riduzioni di aliquota
    - max 3,3‰ (2,5‰ + 0,8‰) se il Comune delibera detrazioni o altre misure che determinino un carico TASI non superiori al carico IMU 
     
    Le modalità di pagamento della TASI sono, di fatto, analoghe a quelle previste per l’IMU; di conseguenza il versamento può essere effettuato con il mod. F24 (codice tributo “3958”);  con apposito bollettino di c/c/p,  in 2 rate scadenti il 16.6 ed il 16.12. Anche la TASI può essere versata in unica soluzione entro il 16.6.
     
    Per il 2014, primo anno di applicazione dell’imposta, le modalità di versamento dipendono dalla tipologia dell’immobile.
    Infatti per gli immobili diversi dall’abitazione principale, la prima rata è determinata utilizzando l’aliquota base dell’1‰ se il Comune non ha deliberato una diversa aliquota entro il 23.5.2014 pubblicata sul  sito Internet entro il 31.5.
    Il  saldo va determinato sulla base di quanto deliberato dal Comune entro il 28.10.
     
    Per quelli adibiti ad abitazione principale, la TASI va versata in unica soluzione entro il 16.12.2014, salvo il caso di pubblicazione, entro il 31.5.2014 sul citato sito Internet, della delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.
     
    Con il Comunicato stampa 19.5.2014, n. 128, il MEF ha annunciato la proroga al mese di settembre del versamento della TASI 2014 nei soli Comuni che entro il 23.5 non hanno deliberato le relative aliquote. Tale termine verosimilmente sarà posticipato ad ottobre.
     
    Va comunque sottolineato che, di fatto, tale proroga non interessa l’abitazione principale per la quale va fatto riferimento ai termini “ordinari”.
     
    Quindi: in caso di delibera entro il 23.5.2014 il termine di versamento TASI 2014 e’ fissato per il 16.6 (I° rata) e 16.12 (II° rata), salvo che il Comune preveda un’unica soluzione a dicembre; in mancanza di delibera: versamento unico il 16.12. 
     

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