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Dichiarazione IMU per gli immobili merce

  • di Luigi Mondardini

    Per confermare l’esenzione IMU della seconda rata 2013 occorre presentare la Dichiarazione IMU 2013 entro il prossimo 30.6

    Nel corso del 2013 è stato modificato il trattamento  IMU degli “immobili merce”, intesi come i “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

    Rientrano tra detti immobili anche quelli acquistati dall’impresa sui quali sono effettuati “interventi di incisivo recupero”, (restauro, risanamento e ristrutturazione).

    Il “Decreto IMU”, modificato in sede di conversione,  ha disposto per il 2013  l’esenzione IMU con riferimento alla seconda rata e ha previsto  l’esenzione IMU a decorrere dall’1.1.2014 fintanto che l’immobile risulta destinato alla vendita e non locato; tuttavia il riconoscimento dell’esenzione IMU è subordinato  alla presentazione della dichiarazione IMU.

    Quindi le imprese che non hanno versato la seconda rata IMU 2013 e non verseranno l’IMU 2014 per gli “immobili merce” in quanto esenti, sono tenute a presentare una dichiarazione IMU, a pena di decadenza dall’esenzione, nella quale attestare il possesso dei requisiti richiesti e  indicare i dati identificativi catastali degli immobili per i quali opera l’esenzione.

    La dichiarazione va presentata “al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati”  e può essere effettuata, alternativamente,  mediante consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;  a mezzo posta, con raccomandata (senza ricevuta di ritorno), in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente, recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _”, e infine  tramite invio telematico con posta certificata (PEC).

    Tale adempimento va effettuato “entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria” che  è fissato al “30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”.

    Conseguentemente, per confermare il diritto all’esenzione IMU della seconda rata 2013 relativa agli “immobili merce” è necessario presentare la dichiarazione IMU 2013 entro il prossimo 30.6.2014.

    Per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta degli immobili anche per il 2014 è necessario tener presente che “la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”. Quindi  l’obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui le variazioni intervenute non sono immediatamente conoscibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.

    Le imprese che presentano la dichiarazione IMU 2013 per “confermare” l’esenzione dalla seconda rata IMU 2013 relativa agli “immobili merce” non saranno tenute a  presentare la dichiarazione IMU 2014 per gli immobili già indicati in detta dichiarazione che nel 2014 continuano a soddisfare le condizioni richieste .

    Dovranno invece presentare la dichiarazione IMU 2014 (entro il 30.6.2015) per gli “immobili merce” costruiti / ristrutturati nel corso del 2014, e per quelli  indicati nella dichiarazione IMU 2013 che nel 2014 non risultano più tali, qualora la variazione non risulti dalla banca dati catastale.

    Tale situazione potrebbe verificarsi  se l’immobile è concesso in locazione oppure è stato utilizzato quale bene strumentale. Diversamente, se l’immobile è ceduto, essendo la variazione rilevabile dalla banca dati catastale, non è necessario presentare la dichiarazione IMU 2014 (anche per tale situazione si ritiene comunque possibile presentare la stessa).

     

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