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IMU, TARI e TASI: è l’imposta Unica Comunale (IUC)

  • di Luigi Mondardini

    L’imposta è dovuta sulla base di due presupposti: il possesso di immobili e l’ erogazione di servizi comunali . I Comuni dovranno determinare il numero delle scadenze di pagamento del tributo, con la previsione di almeno due rate semestrali, anche differenziate fra Tari e Tasi.

    Entro il 30 giugno  dell’anno successivo deve essere presentata la dichiarazione IUC  rispetto alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali. Se intervengono variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta occorre ripresentare la dichiarazione. Il versamento  andrà effettuato tramite modello F24, bollettino di conto corrente o altre modalità di pagamento elettronico.
     
    Per quanto concerne  l’ Imu , il presupposto e’ il possesso di immobili; per il 2014 va pagata in due rate di pari importo, scadenti il 16 giugno e 16 dicembre. Sono escluse dall’IMU l’abitazione principale e relative pertinenze , ma non  quelle accatastate come A/1, A/8 e A/9 che fruiranno dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro.
    Per i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore viene ridotto da 110 a 75.
    E’ escluso, inoltre, il pagamento di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu 2013, se la differenza è corrisposta entro il termine della prima rata 2014, cioè entro il 16 giugno prossimo.
    Prevista la deducibilità IMU dalle imposte sui redditi per gli “immobili strumentali”: per il 2013 nella misura del 30%, 20% negli anni successivi.
     
    Si proroga al 24 gennaio 2014 il termine stabilito  per il versamento che interessa i proprietari dell’abitazione principale (e gli altri soggetti esonerati dalla seconda rata per il 2013), nel caso in cui il Comune abbia stabilito un’aliquota maggiore di quella standard. L’importo dovuto è pari al 40% della differenza, il resto è a carico dello Stato.
     
    Tari – Tassa Rifiuti . E’ corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare , coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria , ed è dovuta da  chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,suscettibili di produrre rifiuti urbani.
    Sono escluse  le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Nel caso di pluralità di possessori/detentori , essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 
    Fino a quando non saranno determinate le nuove regole per la determinazione delle superfici , si utilizzerà il criterio della superficie calpestabile  dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le aree a destinazione ordinaria si prenderà come base per l’applicazione della TARI quanto dichiarato ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
     
    Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.
     
    Tasi – Tassa tributi indivisibili. Assieme alla Tari e all’Imu generano la IUC. Riguarda quei servizi comunali rivolti alla collettività, vedi il mantenimento del manto stradale, la pubblica illuminazione ….ed è a carico del possessore o il detentore di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili. La pluralita di fruitori e obbligata in solido. Il locatario nel caso di locazioni finanziarie deve la Tasi dalla stipula alla riconsegna del fabbricato. Sono escluse  le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali .In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
     
    La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Il comune deve determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo  in base al quale le aliquote di TASI ed IMU sommate per ciascun immobile non possono superare l’aliquota massima consentita per l’IMU che è pari al 10,6 per mille  e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: abitazioni con unico occupante o utilizzate in modo discontinuo o stagionale, fabbricati rurali ad uso abitativo , superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
    La TASI è dovuta per una quota compresa tra il 10 e il 30% dall’occupante e per il restante dal proprietario.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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