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Le misure del DL sull’imposizione immobiliare e la finanza locale

  • di Luigi Mondardini

    Via l’IMU dalla prima casa; esenzione per gli immobili costruiti dall’impresa per la vendita; deducibilità IMU al 50%.

    Per i fabbricati per i quali era stato sospeso il pagamento a giugno dell’acconto  e spostato al 16 settembre  (stima del gettito complessivo 2,4 miliardi), è stata abolita la prima rata: si tratta degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze. Non godranno del beneficio gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli) che sono circa 70 mila unità complessivamente. L’impegno del governo del Governo è quella di abolire la seconda rata con un secondo DL collegato alla legge di stabilità per il 2014 che deve essere adottato entro il 15 ottobre con individuazione delle relative coperture. Inoltre dovrà essere disciplinato il nuovo modello “federale” service tax che entrerà in vigore dal 2014 ispirato ai principi del federalismo fiscale e sostituirà la Tares; il gettito previsto dall’incasso della nuova tassa sui rifiuti e servizi sarà di 8 miliardi e sarà riscosso dai Comuni.

    Sono inoltre esonerati dal pagamento i titolari di fabbricati rurali e terreni agricoli.

    Abolita anche la seconda rata per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, sempre che non sia locati; dal 2014 viene riconosciuta l’esenzione.

    A partire da quest’anno l’IMU diventa deducibile nella misura del 50% del reddito di impresa e di lavoro autonomo.

    L’abolizione dell’IMU riguarda l’abitazione principale cioè l’unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente  e comprende le pertinenze dell’abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle suddette tipologie catastali. Il contribuente può fruire delle agevolazioni prima casa per un solo immobile, anche se utilizza di fatto più unità immobiliari distintamente iscritte in catasto a meno che non abbia provveduto al loro accatastamento unitario.

    Sono inoltre esonerati dal pagamento i titolari di fabbricati rurali ed i terreni agricoli  utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola.

    Vengono assimilati alla prima casa gli alloggi degli Istituti autonomi case popolari e quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

    Il DL prevede un beneficio fiscale per gli immobili delle imprese al fine di dare un aiuto al settore dell’edilizia in forte crisi: l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2013 e l’esenzione dal 2014 per le imprese costruttrici in relazione agli immobili costruiti per la vendita e sempre che non siano affittati.

    Assoluta novità la possibilità di dedurre del 50% dell’IMU ai fini delle imposte sui redditi di impresa e professioni, a differenza di quanto era previsto per l’ICI, imposta mai resa deducibile. Ai fini IRAP resta la totale indeducibilità.

     

     

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