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Imu terreni: conta l’altitudine

  • di Luigi Mondardini

    Esonero totale solo sopra i 600 metri per i terreni situati in collina.

    Il decreto 28 novembre 2014, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha modificato l’applicazione dell’esenzione dall’Imu sui terreni di collina e di montagna, in attuazione di quanto previsto dall’art.22, co.2, del D.L. n.66/14.
     
    Per individuare i terreni esenti sarà necessario consultare l’elenco dei Comuni italiani pubblicato sul sito internet dell’istituto nazionale di statistica (Istat) e tenere conto dell’altezza riportata nella colonna “alti¬tudine del centro”.
     
    La nuova normativa prevede tre fasce:
    - terreni situati in Comuni con altezza minore o uguale a 280 metri; 
    - terreni situati in Comuni con altezza compresa tra 281 e 600 metri;
    - terreni situati in Comuni con altezza maggiore o uguale a 601 metri.
     
    I terreni situati nella prima fascia (altezza minore o uguale a 280 metri) sono sempre assoggettati a tassazione, dunque è come se fossero considerati di pianura. 
     
    I terreni situati, inve¬ce, nella seconda fascia (altezza compresa tra 281 e 600 metri) sono, in linea di massima, soggetti a tassazione, quindi in buona sostanza equiparati a quelli della prima fascia; tuttavia per questi terreni scatta l’esenzione qualora siano posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola, i quali non sono soggetti a tassazione ma sono considerati di collina. 
     
    I terreni situati nell’ultima fascia, quella dei Comuni di altitudine superiore a 600 metri, sono, invece, sempre esenti da Imu, indipendentemente dalla natura del proprietario.
     

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