A fronte del pagamento di Imu, Tasi e Tari è possibile un recupero fiscale tramite la deducibilità ai fini del reddito d'impresa.
Tutti i tributi sono deducibili, con l'eccezione delle imposte per cui è prevista la rivalsa (Iva) e delle imposte sui redditi, in base all'art. 99 del Tuir.
In deroga al criterio della competenza , la deduzione dei tributi è ammessa in base al principio di cassa. Unica eccezione la previsione della deducibilità dell'accantonamento eseguito a fronte di accertamenti tributari non definitivi.
Naturalmente occorre in ogni caso rispettare la regola generale in materia di deduzione dei costi che è quella dell'inerenza per cui le spese, comprese quelle tributarie, sono deducibili se sono collegate all'attività commerciale, anche se non presentano una correlazione diretta con i ricavi.
Per quanto concerne l'IMU è riconosciuta una deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo per un un importo pari al 20% dell'Imu riferita agli immobili strumentali.
Si ricorda che per l'esercizio 2013, la deduzione è pari al 30 per cento. L'imposta resta indeducibile ai fini Irap. Originariamente in base al Dlgs n. 23/2011, l'Imu era totalmente indeducibile come del resto l'ICI.
La deduzione riguarda la totalità degli immobili strumentali per destinazione e per natura e cioè quei beni utilizzati esclusivamente per l'attività commerciale a prescindere dalla categoria catastale nonché quelli che hanno destinazione catastale diversa da quella abitativa, anche se non sono direttamente utilizzati.
Restano esclusi dalla deduzione sia gli immobili merce, destinati alla vendita, anche se una norma specifica li rende del tutto esenti da Imu se appartengono alle imprese costruttrici, sia gli immobili “patrimoniali” , a destinazione abitativa.
La deducibilità opera anche per gli immobili in leasing, in capo al detentore degli stessi, in qualità di soggetto passivo dell'Imu.
La circolare n. 10/E del 2014 dell'agenzia delle Entrate ha confermato che la deduzione avviene per cassa ma opera solo a partire dall'Imu riferita al 2013; conseguentemente eventuali pagamenti tardivi dell'Imu 2012 avvenuti nel corso del 2013 non generano costi deducibili.
Per quanto concerne la TASI, non essendovi norme specifiche al riguardo, si applica la disciplina generale.
Pertanto la Tasi è interamente deducibile per cassa, se inerente a beni relativi all'impresa (articolo 43, comma 1, del Tuir), vale a dire gli immobili strumentali, per natura e per destinazione, gli immobili destinati alla vendita, le aree fabbricabili, se ed in quanto contabilizzate tra i beni d'impresa.
Per gli immobili patrimonio a destinazione abitativa, trattandosi di beni il cui reddito è determinato secondo i criteri dei redditi fondiari, la deducibilità dovrebbe essere preclusa dall'articolo 90, comma 2, del Tuir.
Infine , in mancanza di disposizioni contrarie,è consentita la deducibilità della Tasi in capo all'utilizzatore anche per gli immobili in leasing.
Per la Tari non è previsto alcun divieto alla deduzione; pertanto la tassa rifiuti relativa agli immobili detenuti e utilizzati nell'esercizio dell'impresa è integralmente deducibile secondo il criterio di cassa. A differenza della TASI, per la Tari non rileva la la proprietà dei beni ma l'utilizzo degli stessi; quindi per un immobile locato, la tari è dovuta , e quindi deducibile, in capo al conduttore.