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Nuova imposta unica comunale (IUC)

  • di Luigi Mondardini

    La nuova imposta si compone di due elementi: la IMU , dovuta dai possessori di immobili esclusa l’abitazione principale, avente natura patrimoniale e una seconda componente riferita ai servizi articolata in TASI e TARI.

     

    La TASI ( Tributo per i servizi indivisibili) e’ dovuta a fronte della copertura dei costi relativi ai “servizi indivisibili” del Comune, mentre la TARI (Tassa sui rifiuti) e’ a fronte dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ( e’ abrogata la TARES).
     
    IUC. Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC con riferimento a TARI e TASI. Il soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IUC entro il 30.6 dell’anno successivo all’inizio del possesso dei locali/aree assoggettati all’imposta.
    Il versamento di TASI e TARI andrà effettuato tramite modello F24 ovvero con apposito bollettino di c/cp o altri mezzi. Spetta al Comune individuare il numero di rate  ed i relativi termini , anche differenziati, per i versamenti TASi e TARI.
     
    IUC e IMU. L’istituzione della IUC mantiene l’IMU con la relativa disciplina di applicazione. Solo per l’abitazione principale non trova applicazione l’IMU ,con esclusione delle seguenti categorie: A/1, A/8 e A/9; negli altri casi l’IMU e’ comunque dovuta. Dal 2014 e’ disposta l’esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali.
    Un’importante novità riguarda poi la “deducibilità” dell’IMU sugli immobili strumentali: per il 2013 l’IMU relativa a tali immobili e’ infatti deducibile dal reddito di impresa/autonomo nella misura del 30%; dal 2014 la deducibilità passa al 20%. Tuttavia ai fini IRAP l’IMU continua ad essere indeducibile.
     
    Per quanto riguarda il versamento del conguaglio IMU 2013 dovuto per gli immobili ubicati nei Comuni che avevano deliberato un incremento dell’aliquota IMU rispetto a quella base ( 4 per mille) , viene disposta la proroga dal 16 gennaio al 24 gennaio 2014. Il contribuente e’ tenuto a versare il 40% della differenza in più dovuta rispetto all’IMU determinata  con l’aliquota base.
     
    Sempre al 24 gennaio 2014 e’ stato prorogato il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES.
     
    TARI. E’ dovuta in caso di possesso/detenzione di locali o aree scoperte (escluse quelle pertinenziali,accessorie o le aree comuni condominiali) , suscettibili di produrre rifiuti urbani. Va fatto riferimento alle superfici dichiarate/accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti , fatta salva la facoltà dei comuni di prevedere riduzioni/esenzioni .
     
    TASI. Il presupposto del tributo e’ il possesso/detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,inclusa l’abitazione principale, aree scoperte/edificabili (escluse quelle pertinenziale, accessorie o comuni  condominiali ) a qualunque uso adibiti, ivi compresa l’ipotesi di detenzione in base a contratto di leasing.
     
    L’aliquota base della TASI e’ fissata nell’ 1 per mille; tuttavia ciascun Comune potrà ridurre l’aliquota fino ad azzerarla, ma anche fissarla in misura tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013, che per le abitazioni secondarie era fissata nel 10,6 per mille. In ogni caso per il 2014 l’aliquota massima non potrà superare il 2,5 per mille. Il Comune potrà prevedere riduzioni/esenzioni tariffarie
    Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal proprietario ( o altro titolare di un diritto reale) la TASI sarà dovuta sia dall’occupante che dal titolare del diritto reale : il primo pagherà una quota compresa fra il 10% ed il 30% stabilita dal Comune, il residuo sarà dovuto dal secondo soggetto.
     

     

     

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