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Sanabile il mancato versamento tempestivo di IMU/TASI

  • di Luigi Mondardini

    Scaduto il termine per il versamento dell’acconto IMU/TASI 2015, possibile sanare il mancato versamento con il ravvedimento operoso

    In caso di omesso versamento entro il termine del 16 giugno 2015 si può utilizzare il  ravvedimento operoso, nelle varie soluzioni possibili.
     
    In primo luogo il c.d. ravvedimento “sprint” ,  applicabile dal 17 giugno 2015 al 30 giugno 2015 e che prevede ,  entro il 14° giorno successivo alla scadenza, di sanare l'omesso versamento con il pagamento:
     
    - dell'imposta dovuta
    - degli interessi calcolati al tasso legale dell’1% annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito,  
    - della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
     
    Con il ravvedimento “breve” , si può perfezionare il ravvedimento dal 15° al 30° giorno, successivo alla scadenza; in pratica dal 1° luglio 2015 al 16 luglio 2015, sono dovuti :  imposta,  interessi e la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento.
     
    Il ravvedimento “medio” prevede di poter pagare con un ritardo compreso fra i 30 e i 90 giorni, cioè dal 17 luglio 2015 al 16 settembre 2015, con le seguenti maggiorazioni: interessi giornalieri calcolati in base al tasso annuale e una sanzione pari a 3,33% del dovuto ( 1/9 della sanzione minima pari al 30% vale a dire il 3,33%).
     
    In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta; non è previsto pertanto uno specifico codice tributo.
     
    Si precisa che con riferimento ad IMU e TASI non sono applicabili le ulteriori  novità introdotte dal 2015, come quella relativa al limite di applicabilità del ravvedimento nel caso di avvio di attività di accertamento, essendo  disposizioni che riguardano i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e non anche quelli di competenza degli enti locali.
     
     
    Per la compilazione del modello F24 occorre seguire le indicazioni che prevedono:
     
    - di barrare l’apposita casella “Ravv.”, per precisare  che il pagamento avviene a seguito di ravvedimento operoso. 
    - “Anno di riferimento”:  deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento ; pertanto  per sanare l’omesso versamento dell’acconto IMU  2015  va indicato “2015”.
    - in F24, nel caso dell’Imu va arrotondato all'unità di euro per difetto o eccesso , mentre le sanzioni e gli interessi da ravvedimento vanno assunti considerando l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.
    - Di solito gli interessi  applicati sono pari al tasso di interesse legale (1%)  con maturazione giorno per giorno, salvo diversa delibera assunta dai Comuni (max 4%).
     

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