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Moratoria per finanziamenti 2015

  • di Luigi Mondardini

    La Legge di Stabilità 2015 ha previsto una nuova moratoria dei finanziamenti.

    In data 31 marzo 2015 l’ABI e le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale hanno sottoscritto l’Accordo per il credito 2015  e  resterà in vigore fino al 31 dicembre 2017, ma con revisione entro il 31 dicembre di ogni anno, con possibilità di recesso motivato.
     
    Possono beneficiare delle nuove condizioni   le PMI operanti sul territorio nazionale che, al momento della domanda, siano in bonis; ciò significa che non devono  presentare posizioni classificate come sofferenze o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni.
     
    Inoltre, le Associazioni che hanno sottoscritto l’Accordo cercheranno un’intesa con l’Agenzia delle entrate, per consentire alle imprese che hanno richiesto il rimborso di un credito fiscale di ottenere sul medesimo un’anticipazione bancaria, presentando apposita attestazione del credito vantato.
     
    L’Accordo prevede  la possibilità che le banche concedano alle imprese: 
     
    - di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine; 
    - di sospendere per 12 o 6 mesi il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing, rispettivamente, immobiliari o mobiliari; 
    - di allungare la durata residua del piano di ammortamento fino al 100%, con un massimo di 3 anni per i mutui chirografari e di 4 anni per i mutui ipotecari; 
    - di allungare a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine (120 giorni per il credito agrario di conduzione).
     
    A fronte dell’allungamento della durata dei finanziamenti, la banca valuterà l’eventuale variazione del tasso, che non potrà di norma superare i 100 punti base né essere superiore all’aumento del costo di raccolta della banca stessa.
     
    Potrà essere considerata la possibilità di acquisire nuove garanzie aggiuntive all’operazione di finanziamento, al fine di mitigare od annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse.
     
    Le operazioni di allungamento saranno, però, realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario, qualora l’impresa richiedente, entro 12 mesi avvii processi di rafforzamento patrimoniale (con apporti dei soci o di terzi, valendo tutti gli incrementi ai fini ACE) o di aggregazione, in qualsiasi forma, volti al rafforzamento economico-patrimoniale.  
    La realizzazione dell’accordo richiede che il soggetto sia in bonis, e quindi occorre che preliminarmente vengano rimosse , per quanto possibile,  le cause ostative;  inoltre occorre naturalmente l’adesione, volontaria, della banca.
     
     

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