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Tassazione dei dividendi da partecipazioni estere

  • di Luigi Mondardini

    Sui dividendi percepiti da persone fisiche residenti in Italia non imprenditori va operata una ritenuta del 26%.

    Si tratta degli  utili da partecipazioni in enti non residenti  corrisposti a persone fisiche residenti in Italia non imprenditori ; per gli utili percepiti  fino al 30 giugno 2014 la ritenuta era del 20% .
     
    La ritenuta va effettuata dagli intermediari che intervengono nella riscossione, sulla base dell’entità della partecipazione ( partecipazioni qualificate o non qualificate) e della residenza fiscale della società che distribuisce (  Paesi a fiscalità ordinaria o privilegiata).
     
    I dividendi distribuiti da società non residenti possono avere già subito  ritenute fiscali nel Paese di residenza della società che li distribuisce. 
     
    Potranno quindi trovare applicazione le convenzioni contro le doppie imposizioni. 
     
    Secondo il Modello Ocse (art. 10) si prevede  che i dividendi siano  tassati nello stato del percettore; tuttavia il Paese di provenienza  può operare una  ritenuta alla fonte, del 5% o del 15% a seconda della quota di partecipazione.
     
    Per i dividendi da partecipazioni “non qualificate” in soggetti non residenti , l’art.27 co.4 D.P.R. n. 600/1973 prevede a una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sull’intero ammontare dei dividendi percepiti ad opera  dall’intermediario che interviene nella riscossione; inoltre detta ritenuta va effettuata sull’importo a sua volta  al netto della ritenuta operata dal soggetto non residente. 
     
    Si tratta di una ritenuta del 26% sul “netto frontiera”.
     
    Nel caso in cui non intervenga un intermediario nella riscossione, l’art. 18 D.P.R. 917/1986 si applica un’imposta sostitutiva  con la stessa aliquota prevista per la ritenuta a titolo di imposta.  Il contribuente dovrà quindi versare un’imposta sostitutiva pari al 26% e compilare un apposito rigo della dichiarazione dei redditi (Quadro RM). 
     
    Nel caso di “partecipazioni qualificate”  gli intermediari che intervengono nella riscossione dei dividendi devono operare una ritenuta alla fonte del 26%; tuttavia  in questo caso è a titolo d’acconto e non a titolo di imposta.
    Inoltre la base imponibile sarà rappresentata dagli  utili corrisposti pari al 40% se si tratta di utili maturati fino al 2007, oppure al 49,72% per gli utili maturati successivamente. 
     
    Gli utili relativi a partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile al lordo di tutte le imposte estere eventualmente applicate, pertanto il  contribuente dovrà dichiarare gli utili percepiti nel Modello Unico persone fisiche, ma potrà scomputare il credito per le imposte pagate all’estero. 
     

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