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La cessione dei terreni edificabili genera plusvalenze

  • di Luigi Mondardini

    Le plusvalenze a seguito di cessione a titolo oneroso di beni immobili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni rientrano nei redditi diversi.

    Non generano invece plusvalenza :
    - le cessioni di gli immobili, esclusi i terreni, acquisiti per successione
    - le unità immobiliari urbane adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo che intercorre dall’acquisto.
     
    Secondo l’art.67 c.1, lett.b) del Tuir, le plusvalenze dalla cessione di terreni edificabili si intendono realizzate, diversamente dalla cessione di immobili, anche se il terreno è ereditato ovvero acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni.
     
    La plusvalenza è data dalla differenza realizzata tra il costo di acquisto, a cui vanno sommati i costi inerenti, e il prezzo di vendita.
     
    Ai sensi dell'art. 1, c. 310, della Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006), per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2007 il contribuente non può più optare, all’atto della vendita dei suddetti terreni, per il pagamento dell’imposta sostitutiva del 20 per cento.
     
    Numerose le Circolari e Risoluzioni concernenti la tassazione dei terreni; in particolare: 
    - Risoluzione 28/2009: in caso di cessione di terreno agricolo con patto di riservato dominio, ai fini della decorrenza del quinquennio, la disponibilità dell’immobile si ha al pagamento dell’ultima rata; 
    - Risoluzione 460/2008: in caso di cessione di terreni edificabili per il Comune, ma non per la Regione, non si genera plusvalenza; 
    - Circolare 73/1994: ai fini della determinazione del costo del terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, il costo da rivalutare deve essere comprensivo di tutti gli oneri sostenuti dal contribuente . 
    - Risoluzione 30/1997: le indennità di esproprio sono assoggettate a tassazione, a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane; 
    - Circolare 194/1998: le indennità di esproprio sono sempre imponibili se il terreno rientra in una delle zone omogenee; 
    - Circolare 73/1994: il valore di successione del terreno non può essere rivalutato.
     
    Costituiscono inoltre redditi diversi di cui all’art.67 , c.1, lett. b) le plusvalenze: 
    - derivanti da cessioni volontarie in corso di esproprio; 
    - derivanti da indennità di esproprio; 
    - derivanti dall’acquisizione di somme percepite a titolo di risarcimento danni a occupazione acquisitiva; 
    - in caso di somme percepite per effetto di acquisizione coattiva da soggetti che non esercitano attività commerciali; 
    - in caso di somme percepite per effetto di acquisizione coattiva e corrisposte in relazione ad aree destinate ad opere pubbliche o infrastrutture urbane (zone omogenee di tipo A,B,C,F, - DM 2/4/1968) e di cui alla Legge 167/1962.
     
    Sono considerati inoltre redditi diversi, ma tassati per l’intero importo percepito le indennità di occupazione, anche temporanea;  gli interessi dovuti su importi dai quali derivano plusvalenze.
     

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