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Stretta sulle compensazioni fiscali

  • di Luigi Mondardini

    La legge di stabilità prevede il visto di conformità per tutte le compensazioni oltre i 15.000 euro.

     

    Il Governo ha recentemente approvato il ddl c.d. “Legge di stabilità 2014” contenente alcune novità di natura fiscale, in vigore generalmente dal 2014. Il testo inizia ora l’iter parlamentare in vista dell’approvazione definitiva. Il disegno di legge prevede anche numerose disposizioni di natura fiscale, tra cui  anche una nuova stretta per le compensazioni.

    Il  disegno di legge di stabilità per il 2014 prevede infatti che l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive,  per importi superiori a € 15.000 annui richieda  l’apposizione del visto di conformità  alla relativa dichiarazione (ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97).

    La nuova disposizione si estende già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014.

    In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, D.M. n. 164/99.

    Quello che già era previsto ai fini IVA per contrastare le “false compensazioni” ora viene esteso alle imposte dirette. Interessati i crediti relativi a Irpef/Ires (e relative addizionali), ritenute alla fonte, imposte sostitutive e Irap.

    Chi intende utilizzare in F24 tali somme per estinguere debiti relativi a tributi o contributi differenti, per importi superiori a 15.000 euro annui avrà l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

    Abilitati al rilascio  sono sia i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro) sia i Caf; in alternativa, si conferma la possibilità di far sottoscrivere la dichiarazione ai soggetti che esercitano la revisione legale per i contribuenti soggetti al controllo ex articolo 2409-bis del codice civile.

    La bozza di provvedimento stabilisce che la novità si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e quindi la disposizione si applica alle dichiarazioni che nel 2014 verranno presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Le limitazioni entreranno, pertanto, in vigore per le compensazioni che si possono fare dal 1° gennaio 2014 aventi a oggetto i crediti maturati nel 2013.

    Non è stata invece prevista la regola vigente nell’ambito IVA che per crediti superiori a un certo importo (oggi 5.000) è necessario prima di compensare la presentazione della dichiarazione e ciò  in quanto i tempi per la presentazione del modello unico (modello da cui dovrebbero scaturire la maggior parte dei crediti oggetto delle nuove restrittive regole in tema di compensazione) non possono essere abbreviati come invece è stato previsto per la dichiarazione Iva almeno nel caso in cui dalla stessa emerga una eccedenza d'imposta.

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