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Persone fisiche: il trattamento dei dividendi da società di capitali

  • di Luigi Mondardini

    Rileva l’incasso ai fini della tassazione dei dividendi distribuiti ai soci persone fisiche di società di capitali.

    Sia che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate.
    Il prelievo sui dividendi qualificati, poi, dipende anche dal tipo di utile distribuito. 
     
    Per individuare la tassazione dei dividendi ricevuti da persone fisiche che detengono le partecipazioni non in regime d’impresa, è necessario verificare la data dell’incasso e non il momento in cui è sorto il diritto a percepirli. 
     
    Il modello deve essere usato, però, solo per dichiarare i dividendi di natura qualificata: per quelli relativi a partecipazioni non qualificate, è la società a operare una ritenuta a titolo d’imposta al momento della distribuzione. 
     
    È fondamentale determinare, quindi, in sede di dichiarazione, se il dividendo percepito dal socio qualificato si riferisce a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, o dopo, per assoggettare a corretta tassazione questi redditi. 
     
    Per agevolare l’individuazione del tipo di utile distribuito e dare modo al contribuente di mettere in atto il corretto trattamento fiscale, le società devono consegnare ai soci qualificati il modello Cupe (Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati), che contiene al suo interno due caselle – 28 e 29 – riferite, rispettivamente, al «dividendo complessivo da utili ante 31 dicembre 2007», e al «dividendo complessivo da utili post 31 dicembre 2007». 
     
    I dividendi da partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche non in regime d’impresa, subiscono una tassazione alla fonte, con una ritenuta applicata direttamente dalla società nel momento della distribu¬zione.
     
    Per individuare la ritenuta da applicare e il momento in cui applicarla, così come avviene per i dividendi che derivano da partecipazioni qualificate, vale la data dell’incasso e non, invece, quella in cui è sorto il diritto a percepirli. 
     
    È una puntualizzazione importante visto che, con il D.L. n.66/14, la ritenuta a titolo d’imposta da applicare su questi redditi è passata dal 20% al 26%, con effetto dal 1° luglio dello stesso anno. 
     
    Per determinare, dunque, la corretta tassazione alla fonte da applicare ai dividendi distribuiti nel periodo d’im¬posta 2014, bisogna basarsi solo sull’effettivo momento dell’incasso. 
     
    A differenza, quindi, di quanto avviene per i dividendi da partecipazioni qualificate, che trovano un cambiamento di tassazione solo per gli utili prodotti dopo il 2007, per i dividendi non qualificati lo stacco fra una ritenuta e l’altra è netto. Nel modello Unico 2015, così, comunque, come nei precedenti, i percettori di questa tipologia di reddito non devono inserire alcuna informa¬zione con riferimento ai dividendi non qualificati percepiti, perché nella sezione I-A del quadro RL vanno indicati solamente quelli derivanti da partecipazioni qualificate.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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