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Abitazione principale tra IMU e IRPEF

  • di Luigi Mondardini

    La tassazione IRPEF dell’abitazione principale varia a seconda che sia stata o meno assoggettata nel 2014 a IMU.

    Qualora l’abitazione principale nel 2014 non sia  stata assoggettata a IMU,  la relativa rendita catastale  va a sommarsi al reddito complessivo e gode  della specifica deduzione se si tratta di abitazioni principali non di lusso.
     
    Se invece  l’abitazione principale nel 2014 è stata assoggettata a IMU ( abitazioni di lusso), la  relativa rendita catastale non va a sommarsi al reddito complessivo ed è rilevante esclusivamente ai fini previdenziali ed assistenziali.
     
    Di solito  l’abitazione principale coincide con la residenza anagrafica vale a dire  con l’unità immobiliare  in cui una persona fisica dimora abitualmente e che è detenuta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. 
     
    Viene inoltre definita abitazione principale anche quella in cui vi dimorano abitualmente i suoi familiari vale a dire il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. 
     
    Può inoltre fruire dell’utilizzo “abitazione principale” anche l’anziano o il disabile che ha  residenza permanente in istituti di ricovero qualora l’unità immobiliare (di proprietà o in usufrutto) risulti non locata.
     
    La condizione di  “abitazione principale”  vale in ogni caso per una sola unità immobiliare, .
     
    Le abitazioni principali non  di lusso ( quelle  non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9)  con le relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7) nel 2014 non hanno pagato  l’IMU.
     
    Conseguentemente i redditi ad esse riferibili  andranno a sommarsi al reddito complessivo ai fini IRPEF; viene in ogni caso  applicata  la deduzione prevista per l’abitazione principale che di fatto esclude tali fabbricati dal reddito imponibile ai fini IRPEF. 
     
    Le abitazioni principali  che hanno scontato l’IMU nel 2014 (abitazione c.d. “di lusso”) e  che rientrano  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nel 2014, sono state, in linea generale, assoggettate ad IMU. 
    In questo caso viene applicato l’effetto sostitutivo IMU-IRPEF: nel quadro RB andranno  indicati anche i dati relativi a tali immobili, ma non si dovrà tenerne conto nel calcolo del reddito imponibile.
     
    Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale quei fabbricati che non sono adibiti a uso abitativo, ma che sono destinati e utilizzati in modo durevole al servizio dell’immobile abitativo. 
     
    In linea generale, lo stesso trattamento riservato all’abitazione principale è previsto per le pertinenze della stessa. 
     

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