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Dichiarazione integrativa e omessa dichiarazione.

  • di Luigi Mondardini

    Scadrà il prossimo 30 settembre l’invio delle dichiarazioni relative ai modelli Unico persone fisiche e Unico società di capitali, relativi all’anno di imposta 2012. Al fine di evitare spiacevoli sorprese vediamo come possiamo rimediare a possibili errori riguardanti l’invio delle dichiarazioni fiscali.

    Nella compilazione della dichiarazione dei redditi può capitare di commettere errori di vario tipo. Per esempio, il contribuente può aver dimenticato di dichiarare alcuni redditi oppure di “scalare” oneri detraibili e/o deducibili o ritenute d’acconto oppure può averli indicati in maniera non corretta. In tutti questi casi, il contribuente può correggere gli errori prima che l’Amministrazione finanziaria accerti la violazione commessa.

    Le modalità per rimediare sono diverse a seconda che le correzioni avvengano prima o dopo la scadenza dei termini di presentazione di Unico.

    I contribuenti che hanno necessità di correggere una dichiarazione già consegnata o trasmessa, possono presentare, entro la scadenza ordinaria, un nuovo modello, barrando la casella Correttiva nei termini”.

    Se dalla dichiarazione “rettificativa” emerge una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute; nel caso i termini per i versamenti siano già scaduti, può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo.

    Se, al contrario, emerge un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può chiedere il rimborso o usufruire del credito per l’anno successivo; oppure, in alternativa, può utilizzarlo in compensazione per pagare altri tributi.

    Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione. E’ possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) soltanto se quella originaria è stata validamente presentata; è considerata tale anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza.

    In pratica la Dichiarazione integrativa  è quella che sostituisce una precedente dichiarazione presentata nei termini  o, al massimo, con 90 giorni di ritardo rispetto al termine del 30 settembre. In mancanza di tale condizione, non può parlarsi di dichiarazione integrativa, in quanto nulla esiste da integrare.

    Per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito, un maggior debito o un minor credito d’imposta, il contribuente può integrare  la dichiarazione, presentando un altro Unico Pf entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo facendo ricorso al ravvedimento operoso.

    Occorre precisare che:  

    1.        La presentazione di una dichiarazione entro i 90 giorni dalla scadenza originaria non configura integrazione, bensì solo una dichiarazione tardivamente presentata. Sarà eventualmente possibile beneficiare del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni. Indipendentemente se sia dovuta o meno l’imposta, la violazione può essere sanata eseguendo entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di Euro 21 (1/12 di 258 Euro);

    2.        La presentazione di una dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza originaria non esclude in alcun modo la violazione di omessa dichiarazione, con l’applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs 471/97.

    Il termine dei 90 giorni  è dunque quello oltre il quale scatta, senza alcun rimedio, la violazione di omessa presentazione della dichiarazione.

    Più precisamente:

    1.        Dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni. In tal caso la dichiarazione è considerata omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta in base agli imponibili in essa indicati;

    2.        Dichiarazione redatta su stampati non conformi ai modelli ministeriali. In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati;

    3.        Dichiarazione non sottoscritta. In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati. La nullità può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio territorialmente competente.

    Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione il D.lgs 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 Euro. Se non sono dovute imposte è prevista, invece, una sanzione da 258 Euro a 1.032 Euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

    Mancata presentazione della dichiarazione a fronte del pagamento delle imposte – In questa ipotesi, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che si applica la sanzione fissa prevista dal D.lgs. 471/97. E’ infatti ovvio che la misura proporzionale prevista dalla norma ha un senso solo nell’ipotesi che, in caso di accertamento, emergano maggiori imposte rispetto a quelle corrisposte dal contribuente.

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