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Quadro RW e IVIE / IVAFE

  • di Luigi Mondardini

    La disciplina del c.d. “monitoraggio fiscale”, come noto, è stata modificata a seguito delle disposizioni introdotte dalla .d. “Legge Europea 2013”.

    A seguito delle novità introdotte dalla “Legge Europea 2013” la compilazione del quadro RW del mod. UNICO PF ha una doppia funzione: adempiere al c.d. “monitoraggio fiscale” degli investimenti /disponibilità detenuti all’estero;  liquidare l’IVIE e l’IVAFE.
     
    La disciplina del c.d. “monitoraggio fiscale”, come noto, è stata modificata a seguito delle disposizioni introdotte dalla .d. “Legge Europea 2013”.
     
    Pertanto:  non vanno comunicati i trasferimenti per cause diverse da investimenti e attività finanziarie  esteri nonché i trasferimenti per investimenti e attività finanziarie esteri;  è stata introdotta la figura del “titolare effettivo” degli investimenti / attività esteri.
     
    Inoltre in sede di conversione del DL n. 4/2014, per i depositi e i c/c bancari, è stata introdotta una specifica disposizione di “favore” che prevede che gli stessi non sono oggetto di monitoraggio fiscale se il valore massimo complessivo raggiunto nel corso dell’anno non ha superato € 10.000.
     
    Sul punto si evidenzia che  non assume rilevanza il Paese estero (black list / non black list) nel quale il soggetto possiede il deposito / conto corrente bancario;  va comunque compilato il quadro RW per l’eventuale determinazione dell’IVAFE.
     
    Infatti, in presenza di più conti correnti / depositi bancari di valore massimo complessivo non superiore al limite (€ 10.000), con un valore medio di giacenza complessivo (pro quota) superiore a € 5.000, il quadro RW contenuto nel mod. UNICO 2014 PF va compilato non ai fini del monitoraggio fiscale ma per la liquidazione dell’IVAFE dovuta (€ 34,20).
     
    Va evidenziato che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2013, n. 38/E   ha precisato che l’ammontare del valore degli immobili situati all’estero va individuato “seguendo le stesse regole utilizzate ai fini dell’IVIE, anche se non dovuta”.Ciò comporta che, in linea generale, il valore dell’immobile è rappresentato dal  costo d’acquisto oppure il  valore di mercato, in mancanza del costo d’acquisto o della relativa documentazione.
     
    Per gli immobili situati in Stati UE / SEE, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, esistono regole specifiche.
     
    In tal caso, infatti, nella citata Circolare n. 38/E l’Agenzia ha chiarito che va fattoriferimento prioritariamente al valore catastale “come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili”.
     
    Si rammenta che il monitoraggio fiscale è obbligatorio per le attività / investimenti detenuti all’estero (a prescindere dal loro ammontare) diversi dai depositi e c/c bancari per i quali il DL n. 4/2014 ha reintrodotto la “soglia” di € 10.000, disponendo che per gli stessi non va effettuato il monitoraggio fiscale se il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non è superiore a detta soglia.
     

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