Confermata la possibilità di presentare l’F24 prima della dell’invio Unico ai fini della compensazione dei crediti di imposta.
La legge di stabilità per il 2014 è intervenuta in materia di compensazione dei crediti fiscali, allineando le regole previste per la compensazione dei crediti in materia di “imposte dirette e sostitutive” a quelle che disciplinano la compensazione dei crediti Iva, che sono certamente più restrittive.
L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e rispettive addizionali, imposte sostitutive, ritenute e Irap per importi superiori a € 15.000 comporta l’obbligo di rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito.
Si poneva quindi il dubbio circa l’eventuale necessità di dover presentare preventivamente l’Unico da cui emergono i crediti di imposta; durante Telefisco 2014 i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato che la compensazione può essere effettuata prima della presentazione della dichiarazione del redditi (munita di visto).
In particolare la disposizione normativa recata dalla di legge di stabilità 2014 introduce, per le imposte sui redditi (Irpef e Ires), per le relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sui redditi e per l’Irap, un meccanismo di verifica simile a quello previsto in materia di Iva che prevede l’utilizzo in compensazione del credito annuale per importi superiori a 15.000 euro in presenza del visto di conformità nella dichiarazione oppure della sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.
Si ricorda che per quanto riguarda il credito Iva, l’utilizzo superiore a € 5.000 è consentito dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva.
È quindi necessario che la dichiarazione Iva sia inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare la compensazione.
Nel caso in cui il credito utilizzato superi il limite di € 15.000, è necessario che la dichiarazione Iva sia munita di visto di conformità. Per consentire la compensazione, è stata concessa la possibilità di presentare la dichiarazione Iva in via autonoma a partire dal primo febbraio di ogni anno.
In occasione di Telefisco 2014 è stato chiesto ai tecnici dell’Agenzia delle Entrate se le compensazioni di crediti da imposte dirette e Irap superiori a 15.000 euro dal 2014 siano comunque subordinate alla preventiva presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità o se sia possibile prima compensare e solo successivamente presentare il modello dichiarativo certificato.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che “a differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ai 5.000 euro, per i quali la disposizione prevede che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, la norma in esame non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione”.
In pratica a differenza dalle regole Iva, la norma non richiede che il visto sia apposto prima delle compensazioni; pertanto le compensazioni possono avvenire a condizione che la dichiarazione sia munita del visto, anche se presentata in futuro.