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L’adeguamento agli studi di settore

  • di Luigi Mondardini

    I soggetti non congrui agli studi di settore possono provvedere all'adeguamento.

    Ciò allo scopo di precludere all'Amministrazione finanziaria l'attività di accertamento.
    L’adeguamento è possibile senza sanzioni e interessi, relativamente a tutti i periodi d’imposta in cui si applicano gli studi, sia nel primo anno di applicazione/revisione che nei successivi.
     
    L'adeguamento deve avvenire al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che deve tenere conto anche dell'eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità economica individuati per il singolo studio di settore, i quali sono influenzati dai correttivi anticrisi.
     
    Sul maggior imponibile derivante dall'adeguamento sono dovute le imposte dirette, l'IVA e l'IRAP entro il termine di versamento a saldo delle imposte derivanti da UNICO. 
     
    L'adeguamento richiede il versamento della maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi/compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e ricavi/compensi annotati nelle scritture contabili se tale differenza è superiore al 10% dei ricavi/compensi contabilizzati e deve essere versata anch'essa entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, anche in forma rateizzata.
     
    Con riguardo all'IVA, i maggiori ricavi o compensi comportano l'applicazione dell'IVA con l'aliquota media applicata sulle operazioni attive.
     
    L'aliquota media è quella risultante dal rapporto tra l'IVA sulle operazioni imponibili, diminuita dell'IVA sulle cessioni di beni ammortizzabili; il volume d'affari dichiarato, considerando anche le operazioni non soggette a IVA o quelle soggette a regimi speciali.
     
    L'adeguamento agli studi di settore ai fini IVA , da quest’anno (UNICO 2015) vanno indicati nella sezione XXI del quadro RQ (rigo RQ80),anziché nel quadro RS.
     
    Il versamento della maggiore IVA dovuta deve essere effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte con Modello F24 (codice tributo "6494"), quindi, a seguito della proroga entro il 6 luglio, o entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%.
     
     

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