Entro il prossimo 29.12 (90 giorni successivi al 30.9) è possibile presentare il mod. UNICO 2014 per sanare l’omessa presentazione .
L’art. 13 D.Lgs. n. 472/97 prevede la possibilità di regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, qualora non siano constatate e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente portate a conoscenza del contribuente, le violazioni inerenti il mod. UNICO 2014, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30.9.2014.
In particolare è possibile regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione oppure l’omessa / errata indicazione di dati nel mod. UNICO presentato, entro i seguenti termini:
- dichiarazione tardiva: entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione;
- dichiarazione infedele o irregolare: entro il termine di presentazione relativa all’anno nel quale la violazione è commessa (dichiarazione successiva)
Ai fini del ravvedimento è necessario, “contestualmente” rimuovere la violazione commessa , vale a dire:
- presentare la dichiarazione omessa ovvero integrare /correggere la dichiarazione precedentemente presentata;
- provvedere al versamento della sanzione ridotta, commisurata al minimo previsto per la violazione commessa e delle eventuali maggiori imposte dovute, risultanti dalla dichiarazione presentata / corretta, maggiorate degli interessi (1% annuo) calcolati a giorni dal relativo termine di versamento.
Come precisato nella CM 10.7.98, n. 180/E, la richiesta di “contestuale” effettuazione degli adempimenti va intesa nel senso che gli stessi devono essere conclusi entro il termine previsto per il ravvedimento. Non è quindi necessario effettuare tutto lo stesso giorno.
Ai fini del calcolo della sanzione ridotta, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2001, n. 106/E va tenuto conto che se la sanzione prevista è dovuta in misura fissa, alla sanzione minima espressa in lire va applicata la riduzione prevista per il ravvedimento (1/10, 1/8) e successivamente il risultato va convertito in euro troncando le cifre decimali; se è applicata in misura proporzionale, non va effettuato alcun troncamento ma si applicano le consuete regole di arrotondamento.
È definita tardiva la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine “ordinario”. Quindi, con riguardo al mod. UNICO 2014 PF / SP / SC / ENC di soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, considerato che il termine di presentazione è scaduto il 30.9.2014, la dichiarazione è tardiva se presentata successivamente al 30.9 ed entro il 29.12.2014.
La dichiarazione tardiva è considerata valida, ferma restando la sanzione da € 258 a € 1.032, applicabile a prescindere dal versamento o meno delle imposte risultanti dalla stessa.
Quindi ai fini della regolarizzazione del mod. UNICO 2014, il contribuente, entro 90 giorni, deve presentare la dichiarazione (tardiva) e versare la sanzione ridotta pari a € 25 (1/10 di € 258), ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97, utilizzando il codice tributo “8911”.
La sanzione ridotta, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E, è dovuta per ciascuna dichiarazione ricompresa nel mod. UNICO. Di conseguenza, nel caso in cui la dichiarazione IVA sia inviata con la dichiarazione dei redditi in forma unificata, è necessario versare € 50 (25 x 2).
In caso di dichiarazione tardiva comprensiva del modello studi di settore si rammenta che il modello studi di settore non costituisce una dichiarazione “autonoma” ma è considerato parte integrante della dichiarazione dei redditi.
Al fine di regolarizzare l’omesso versamento delle imposte, ed evitare l’applicazione della sanzione del 30%, è necessario versare le imposte non versate oltre agli interessi calcolati a giorni nella misura dell’1% e la sanzione ridotta in misura pari al 3,75% .
La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni (ossia dopo il 29.12.2014 per il mod. UNICO 2014) ovvero non presentata, è considerata omessa. In tali casi non è prevista la possibilità di regolarizzare la violazione e quindi l’Ufficio applicherà le sanzioni ex art. 1, D.Lgs. n. 471/97 ( min. 120%, max 240% con un minimo di 258 Euro).
Se decorso il termine di 90 giorni la dichiarazione è comunque presentata, la stessa, ancorché considerata omessa e sanzionabile come tale, costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate, come previsto all’art. 2, comma 7, DPR n. 322/98.