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Canone di locazione e detrazioni fiscali

  • di Luigi Mondardini

    Possibile una detrazione d’imposta a fronte della stipula di contratti di locazione.

    Si tratta della detrazione riservata ai titolari di un contratto di locazione di alloggi adibiti ad abitazione principale, nonché della detrazione riservata ai contribuenti titolari di un contratto di locazione per immobili sempre adibiti ad abitazione principale, ma che hanno trasferito la loro residenza per motivi di lavoro.
     
    Si ricorda che tali  detrazioni  non sono cumulabili.
     
    Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, viene comunque  riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nelle predetta imposta. 
     
    Per quanto concerne i contratti di locazione liberi, è previsto  per i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale una detrazione di:
     
    - Euro 300,00 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera € 15.493,71; 
     
    - Euro 150,00 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a € 15.493,71 ma non a € 30.987,41.
     
    Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2009  spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, per i seguenti importi: 
     
    - Euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera € 15.493,71; ?
     
    - Euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera € 15.493,71, ma non € 30.987,41. ?
     
    La detrazione riguardante  la locazione di immobili da destinare ad abitazione principale da parte dei giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della L. n. 431/98, è pari ad Euro  991,60 per un periodo triennale a condizione che, oltre all’aspetto anagrafico, sia rispettato il requisito reddituale, ossia che il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a € 15.493,71.
     
    Un secondo gruppo di detrazioni si riferisce alla detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. 
     
    Si tratta di coloro  che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione.
     
    La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi. 
     
    Tale detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è determinata in Euro  991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera € 15.493,71; ?in Euro  495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera € 15.493,71, ma non € 30.987,41. ?
     

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