> >

Immobili all’estero tra IVIE ed IRPEF

  • di Luigi Mondardini

    Il Decreto c.d. “Salva Italia”, ha introdotto, un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE).

    E’ a  carico delle persone fisiche residenti  e risulta  pari allo 0,76% (0,40%, per gli immobili adibiti ad abitazione principale), applicabile ai terreni / fabbricati a qualsiasi uso destinati, detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale.
    L’imposta  è dovuta in proporzione alla quota di proprietà o di altro diritto reale e va rapportata al periodo dell’anno (mesi) in cui sussiste la titolarità (la frazione di mese pari ad almeno 15 giorni va considerata come mese intero).
    La stessa non è dovuta se, al lordo delle “specifiche detrazioni previste”, non supera € 200.
     
    Dall’imposta può essere scomputata, fino a concorrenza del relativo ammontare, l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è ubicato l’immobile.
     
    Come evidenziato dalla Circolare 9.5.2013, n. 13/E  ( art. 70 comma 2 TUIR)  i redditi dei  terreni e fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero.
    Per i fabbricati non assoggettati ad imposta nello Stato estero di ubicazione concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’ammontare percepito ridotto del 15%.
     
    E’ peraltro prevista la non imponibilità IRPEF dei redditi fondiari oltre che per l’abitazione principale anche per gli immobili non locati, detenuti all’estero. 
    Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.5.2013, n. 12/E ha precisato che per tali immobili si determina “una sostanziale equiparazione dell’IVIE con l’imposizione prevista dall’IMU in Italia”.
    Di conseguenza, come per gli immobili a disposizione detenuti in Italia per i quali opera, in generale, l’effetto sostitutivo IMU / IRPEF, anche per quelli a disposizione detenuti all’estero si determina l’analogo effetto sostitutivo IVIE / IRPEF.
     
    Pertanto , in linea generale, avremo la seguente situazione per l’immobile  detenuto all’estero 
     
    a) tenuto a disposizione,  non assoggettato a tassazione all’estero, non va tassato in Italia; 
    - se invece è  assoggettato a tassazione all’estero (tariffe d’estimo o criteri similari), va tassato anche in Italia compilando il relativo quadro della dichiarazione dei redditi, indicando “l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute”. Per le imposte pagate all’estero spetta il credito d’imposta ex art. 165, TUIR.
     
    b) Locato:  non assoggettato a tassazione all’estero, va tassato in Italia compilando il relativo quadro della dichiarazione dei redditi, indicando il canone di locazione percepito ridotto del 15%; se invece è  assoggettato a tassazione all’estero, va tassato anche in Italia compilando il relativo quadro della dichiarazione dei redditi, indicando il canone netto dichiarato nello Stato estero (al netto delle spese inerenti ivi riconosciute). Per le imposte pagate all’estero spetta il credito d’imposta ex art. 165, TUIR.
     
    A seguito dell’equiparazione dell’IVIE all’IMU e del conseguente effetto sostitutivo IVIE / IRPEF il citato art. 70, comma 2 non è applicabile alle abitazioni principali e agli immobili non locati siti all’estero.
     
    Si rammenta che i contribuenti che detengono immobili all’estero sono tenuti alla
    compilazione del quadro RW al fine di adempiere al c.d. “monitoraggio fiscale” e al fine di liquidare l’IVIE.
     
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link