Il disegno di legge di Stabilità 2014, già a partire dai l 2013 (da intendersi come crediti formatisi in tale periodo), richiede per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d’imposta di importo superiore a euro 15.000, l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
Lo scopo di tale innovazione e’ evidentemente quello di evitare un uso improprio dell’istituto della compensazione orizzontale per il quale è stata già di recente introdotta una restrizione all’utilizzo dei crediti IVA.
Come e’ noto con l’’art. 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, si e’ reso obbligatorio l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dei soggetti che intendono avvalersi della compensazione in misura superiore a euro 15.000.
Nel mirino del fisco le così dette compensazioni orizzontali; si tratta della possibilità di utilizzare crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dalle denunce periodiche per il pagamento di tributi e contributi dovuti anche a enti impositori differenti.
Viene invece confermata l’esclusione da detta limitazione della compensazione verticale, o interna, che consente al contribuente di recuperare i crediti maturati e non chiesti a rimborso, con debiti della stessa imposta.
La previsione contenuta nella finanziaria 2014 di fatto riproduce quanto già previsto nell’ambito dell’ IVA , estendendone l’ambito oggettivo di applicazione ai saldi attivi delle imposte sui redditi e delle addizionali, delle ritenute d’acconto, delle imposte sostitutive dell’imposta sul reddito e dell’IRAP, se di importo superiore ad 15.000 euro annui.
Il visto di conformità può essere rilasciato da dottori commercialisti, esperti contabili, i consulenti del lavoro, i soggetti con apposita laurea iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli delle Camere di Commercio, i centri di assistenza fiscale. In alternativa all’apposizione del visto, è ammessa la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti chiamati ad esercitare il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice civile, i quali rimangono obbligati ad attestare l’esecuzione dei medesimi controlli richiesti al fine del rilascio del visto di conformità.
L’infedele attestazione di avvenuta effettuazione delle verifiche propedeutiche all’apposizione del visto di conformità, è colpita dalla sanzione amministrativa di cui all’art. 39, del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con un minimo di 258 euro e un massimo di 2.582 euro. Dovrebbe poi estendersi anche a queste nuove ipotesi quanto già previsto nella circolare 15 gennaio 2010 n. 1/E, in relazione al regime sanzionatorio applicabile all’utilizzo del credito IVA in misura superiore alla soglia consentita, nei casi in cui dalla dichiarazione non risulti il visto di conformità: la fattispecie è punita con la misura stabilita per i casi di omesso versamento, pari il 30% del credito indebitamente utilizzato.
Il testo di legge in esame nulla dispone, invece, in merito al momento a decorrere dal quale è ammesso l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.
Nel vigente sistema IVA è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione per l’utilizzo dei crediti in misura superiore a 5.000 euro.
Qualora l’attuale formulazione della norma non dovesse essere riformulata lungo il suo iter parlamentare ,il diritto di utilizzo sorgerebbe dal giorno successivo a quello in cui tali crediti si sono formati.
Questo intervento, se non verrà rivisto , sembra porsi in netto contrasto con le auspicate ambizioni di semplificazione e snellimento degli adempimenti.