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Le imposte si versano a prescindere dall’approvazione del bilancio

  • di Luigi Mondardini

    Bilancio e versamento delle imposte: l’approvazione non rileva.

    Con riferimento alle società di capitali, il termine per il versamento delle imposte dipende dalla data di chiusura del periodo d’imposta  e dal termine  previsto per l’approvazione del bilancio. 
     
    L’articolo 17, D.P.R. n. 435/2001, precisa che  “il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso”. 
     
    La data a cui fare riferimento non è quella  di effettiva approvazione del bilancio, ma quella prevista per la scadenza dello stesso ( si veda la circolare 19 giugno 2002 n. 54/E).
     
    In pratica , anche se il bilancio dovesse essere approvato oltre il termine previsto dei 120 giorni (evento peraltro assai frequente)  il versamento dovrà essere comunque effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo. 
     
    Come sopra precisato l’articolo 17 D.P.R. n. 435/2001 prevede che il versamento deve essere effettuato: 
     
    a) entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; 
    b)  entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. 
     
    I versamenti delle imposte vanno quindi eseguiti entro il  entro il 16 giugno oppure entro il 6 luglio 2015, se esercita attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. 
    I versamenti potranno inoltre essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento, anche nei 30 giorni successivi. 
     
    Gli stessi termini dovranno essere rispettati anche nel caso in cui la società non approvi il bilancio chiuso al 31.12.2014. 
     
    Qualora una società si avvalga del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio,  in questo caso le imposte potranno essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e ciò anche qualora il bilancio non fosse approvato.
     

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