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Acquisto immobile destinato alla locazione con deduzione

  • di Luigi Mondardini

    Lo Sblocca Italia consente una deduzione in caso di acquisto di un immobile ad alta efficienza energetica destinato alla locazione.

    E’ prevista dal  c.d. pacchetto Sblocca-Italia (D.L. n.133 del 12 settembre 2014),  convertito  con L. 164/2014.
     
    Si tratta di una  misura diretta a incentivare gli investimenti immobiliari con la previsione di uno sconto fiscale del 20% sull'acquisto o la costruzione di immobili, che si traduce  in una deduzione fino a i 60.000 euro, frazionabile  in otto anni (7.500 euro all'anno), a patto che l’immobile, da acquistare direttamente dal costruttore o dall’impresa di costruzione o ristrutturazione, sia  locato per almeno otto anni a canone inferiore rispetto a quello di mercato.
     
    Per fruire dell'agevolazione soccorre che  l'acquisto sia  effettuato dal 01.01.2014 al 31.12.2017 e che l’immobile abbia  destinazione residenziale di nuova costruzione e invenduto alla data del 12.11.2014 o oggetto di restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione ex art. 3, co.1 lett. c) e d) del D.P.R. n.380/2001).
    La  categoria catastale deve essere necessariamente A (abitazioni) esclusi gli A/8, A/9 e A/1 (ville e case storiche o signorili). L’ unità non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate E (D.M. n.1444 del 02.04.68);  la classe energetica degli immobili deve essere del tipo A o B.
     
    Il cedente deve essere un’impresa ( non un privato) di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o cooperativa edilizia o soggetti che vi hanno fatto tali interventi;  l’acquirente deve essere persona fisica che non esercita attività d’impresa.
     
    Il tetto di spesa per l'acquisto (anche di due immobili) è di 300.000 euro.
     
    La destinazione alla locazione va effettuata entro 6 mesi dalla fine lavori di costruzione o dall’acquisto per almeno 8 anni continuativi.
    Altra condizione concerne il canone che non deve superare quello previsto dalla convenzione dell’art.18 D.P.R. 380/2001 (canone convenzionato) o al minore tra il canone concordato ex art. 2 co. 3 L. 431/98 e quello speciale ex art. 3, co. 114 L. 350/2003.
     
    Il locatore e locatario non devono avere rapporti di parentela entro il 1° grado. 
     
    Non occorre applicare le regole del contratto convenzionato o la tipologia del contratto tipico dell’housing sociale, ma è sufficiente che l’importo del canone pattuito sia contenuto nell’intervallo  stabilito da tali contratti. Quindi l’ammontare del canone non può essere superiore a quello previsto per un contratto concordato, ma la forma è libera.
     
    Due le agevolazioni concesse ai contribuenti e cumulabili tra loro vale a dire:
     
    a) una deduzione Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, fino al limite massimo di 300.000 euro ( massimo 60.000 euro) da suddividere in 8 quote annuali da 7.500 euro l’anno a partire dal periodo d’imposta in cui è concluso il contratto di locazione; 
     
    b) una deduzione Irpef degli interessi passivi pagati sul mutuo stipulato per l’acquisto dell’immobile oggetto di agevolazione.
     
    Si precisa infine che la deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso, prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
     
    Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.
     

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