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I crediti verso la pubblica amministrazione compensabili con i debiti fiscali.

  • di Luigi Mondardini

    Coloro che vantano crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni potranno compensare in F24 gli importi con le somme dovute al fisco per chiudere gli accertamenti.

    Nella G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014 è stato pubblicato il decreto 14 gennaio 2014; le  disposizioni del decreto entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La norma consente ai contribuenti di compensare le somme dovute all’Erario  con quanto le P.A. devono riconoscere ai privati per forniture, appalti o prestazioni di servizi. Si tratta degli importi scaturenti da accertamenti  con adesione, ipotesi di acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni,  conciliazione giudiziale e mediazione tributaria.

    Tutto avverrà in via telematica e sarà oggetto di precisi controlli sia da parte  dall'Agenzia delle Entrate sia dal Ministero dell'Economia onde evitare un abuso o un utilizzo non consono dei crediti.

    L’avvio del nuovo sistema di compensazione attende gli appositi codici che saranno istituiti con una risoluzione delle Entrate.

    Per poter avvalersi della compensazione sarà necessario  indicare nel modello F24 telematico sia i debiti che scaturiscono dall’accertamento tributario,  sia i crediti certificati che si intende utilizzare.

    Se questi ultimi non sono sufficienti, la differenza potrà essere versata attraverso lo stesso modello di pagamento.

    La compensazione sarà possibile solo nel rispetto di alcune condizioni:

    -         i crediti, che si intende utilizzare sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione;

    -         ovviamente non devono essere stati già pagati dalla pubblica amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente;

    -         la certificazione deve recare la data di pagamento del credito certificato;

    -         ci deve essere coincidenza fra il  soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario e quello titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni.

    -         nel modello F24 telematico utilizzato per la compensazione, non devono essere presenti pagamenti estranei da quelli identificati dai codici riportati nella tabella di cui all'allegato al decreto;

    -         l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, deve risultare conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24;

    -         l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico deve essere andato a buon fine.


    Qualora non venga rispettata  una delle condizioni indicate, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 telematico vengono considerati come non avvenuti ed il mancato rispetto di tali condizioni è reso noto dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della medesima Agenzia.

    I sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate trasmetteranno tempestivamente al Mef tutte le informazioni indicate nella delega di pagamento; in tal modo  sarà la piattaforma elettronica del Ministero a dare il via libera (registrando in questo caso l'utilizzo del credito commerciale pendente) o a segnalare le anomalie.

    Entro 60 giorni dalla data prevista di pagamento del credito, la regione, ente locale o del SSN restituirà all'erario l'importo del credito utilizzato in compensazione. In caso contrario, lo Stato tratterrà le somme dai trasferimenti spettanti a tali enti a qualsiasi titolo.

     

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