Dal 2014 l’ utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti relativi alle imposte per importi superiori a 15.000 Euro richiede il rilascio del visto di conformità.
Tale adempimento è stato esteso alle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute e Irap per importi superiori a € 15.000 .
Infatti con la Legge di stabilità per il 2014 l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta necessita dell’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle cui emergono i crediti stessi e che il contribuente intende utilizzare per importi superiori a 15.000 euro.
In alternativa la dichiarazione va sottoscritta anche dal soggetto che esercita il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del c.c.
Si tratta dei crediti che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali quali Irpef e Ires derivante dalle dichiarazioni dei redditi; addizionale regionale e comunale derivante dal mod. Unico PF e maggiorazione Ires derivante dal mod. Unico SC; imposte sostitutive (ad esempio: cedolare secca, Ivie e Ivafe); Irap derivante dalla relativa dichiarazione; per ritenute alla fonte risultante dal mod. 770.
Come già per il credito IVA, l’obbligo del visto di conformità non dipende dall’entità del credito maturato in dichiarazione, ma da quanto si intende utilizzare fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.
A livello operativo si è posto il problema in ordine al calcolo del predetto limite di € 15.000. Dal momento che alcuni crediti nascono dalla medesima dichiarazione, ci si è chiesto se tale limite fosse riferito a ciascuna imposta (codice tributo) o alla somma dei crediti risultanti dalla dichiarazione.
Recentemente, durante l’incontro Telefisco 2014 tenuto tra l’Agenzia delle Entrate e la stampa specializzata, i tecnici dell’Amministrazione Finanziaria hanno chiarito che il limite di 15.000 euro deve essere riferito alla singola imposta.