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Tempo di dichiarazioni: servono le ritenute ai professionisti

  • di Luigi Mondardini

    In sede di dichiarazione dei rediti riappare la questione della certificazione delle ritenute in acconto subite .

    L’articolo 25 del DPR 600/73 obbliga il committente , che assume la funzione di “ sostituto d’imposta” a trattenere il 20% del compenso spettante al professionista , con obbligo di versare la ritenuta all’erario a titolo di acconto ai fini IRPEF in favore dello stesso professionista.
     
    In sede di dichiarazione dei redditi, il professionista sostituito potrà scomputare tali ritenute dal proprio debito IRPEF documentando l’operazione con la certificazione ricevuta da parte del sostituto d’imposta.
     
    Può accadere che la certificazione non venga trasmessa da parte del sostituto entro il 28 febbraio; in tal caso il professionista , trascorso il termine stabilito entro il quale doveva essere rilasciata la certificazione, dovrà sollecitare al sostituto il rilascio della certificazione. Ciò nonostante , per le più svariate ragioni,  a volte non  si riesce ad ottenere la certificazione dei compensi e delle ritenute subite.
     
    Questo punto è stato affrontato  dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella R.M. 68/E/2009, dove si prevede la possibilità di utilizzare certificazioni diverse rispetto a quelle rilasciate dal sostituto.
     
    Il contribuente, secondo l’indicazione della A.F., può scomputare le ritenute purché sia in grado di documentare, in maniera inequivocabile, di averle effettivamente subite. La prova può essere fornita mediante la fattura con esposizione della ritenuta; la documentazione bancaria attestante che le somme incassate siano corrispondenti al netto fatturato.
     
    La documentazione probatoria deve  essere accompagnata, in sede di controllo ex art.36-ter, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art.47 del DPR n.445/00) . Con detta dichiarazione il lavoratore autonomo attesta :
    - che la documentazione del pagamento si riferisce ad una fattura regolarmente registrata nelle scritture contabili; 
    - che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d’imposta.
     
    Ovviamente questa procedura può non essere agevole per il professionista che non possieda la certificazione del sostituto d’imposta e nel caso in cui il  pagamento sia avvenuto in contanti, con il rischio di perdere la ritenuta stessa.
     
    Si tratta di un tema che ha visto la stessa giurisprudenza assumere posizioni contrastanti. 
     
    Da un lato si registra la posizione più rigorosa da parte della Corte di cassazione ,  orientata a non riconoscere la possibilità in capo al professionista di detrarsi le ritenute in assenza della certificazione e a non legittimare altri documenti equipollenti in sostituzione della certificazione da parte del sostituto.
     
    D’altra parte la giurisprudenza della Commissione Tributaria  sempre più frequentemente si è espressa in maniera favorevole per il contribuente.
     
    Si è sottolineato in particolare  che il professionista/sostituito non può essere ritenuto responsabile dell’operato del committente/sostituto.
     
    Per superare il contrasto giurisprudenziale sull’argomento, da più parti si auspica un intervento legislativo, anche nella forma dell’interpretazione autentica, che liberi il professionista da qualsiasi responsabilità in caso di omesso versamento delle ritenute legittimando la possibilità di dimostrare di aver subìto la ritenuta con documentazione ulteriore a supporto.
     

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