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Compensazioni fiscali con visto: precisazioni

  • di Luigi Mondardini

    Per le compensazioni di crediti fiscali, il visto di conformità è obbligatorio solo se l’importo del singolo tributo supera la soglia di 15 mila euro.

    Durante il recente Telefisco 2014, sono state fornite indicazioni sulle  re­gole applicabili per l’utilizzo nel mod. F24 di eccedenze per imposte sui redditi e Irap dopo le novità introdotte con la  legge di stabilità che hanno ulteriormente limitato l’uso dei crediti in compensazione.

    In ogni caso viene confermata la possibilità di effettuare le compensazioni anche prima di presentare la dichiarazione e la libertà di utilizzo delle eccedenze 2012 fino al prossimo 30 settembre.

    A partire dal 1° gennaio 2014, anche per la compensazione dei crediti fiscali diversi dall’Iva, quali Ires, Irpef e addizionali, ritenute, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap,  è entrato in vigore l’obbligo di visto di conformità sulla dichiarazione, nel caso in cui gli im­porti esposti nel mod. F24 superino la soglia di 15.000  euro nel corso dell’anno.

    Il tenore della norma, assai più sintetico di quello previsto in materia di compensazioni Iva, lasciava aperti numerosi dubbi applicativi.

    Un primo aspetto riguarda la decorrenza delle norma. E’ stato chiarito che le  nuove limitazioni scattano a partire dalle compensazioni di crediti risultanti dalle dichiarazioni riferite all’esercizio in corso al 31 dicembre 2013 (Unico, 770 e Irap 2014), compensazioni effettuabili dal 16 gennaio 2014.

    Pertanto restano liberamente utilizzabili- dunque  senza visto - anche nel corrente anno 2014, i crediti Irpef, Ires, Irap, ecc. superiori a 15mila euro, risultanti da Unico 2013, che nel mod. F24 espongono come anno di riferimento il 2012.

    Tuttavia l’esonero vale fino alla data di presentazione della dichiarazione riguardante il 2013 (Unico o Irap 2014), nella quale i crediti residui dell’anno precedente si sommeranno a quelli eventualmente maturati nel nuovo esercizio, per essere dunque unitariamente sottoposti alle nuove disposizioni.

    Altro aspetto rilevante riguardava, in merito alle nuove compensazioni di imposte dirette, il calcolo della soglia. 

    L’Agenzia ha  precisato che il limite di 15mila euro, oltre il quale il credito posto in compensazione richiede il visto di conformità sulla dichiarazione, si quantifica distintamente per ogni singolo tri­buto.

    Infine,a differenza di quanto stabilito per l’Iva, non sussistono gli obblighi di preventiva trasmissione della dichiarazione da cui emerge il credito utilizzato per la compensazione in F24

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