La marca da bollo si applica esclusivamente per le fatture sia cartacee che elettroniche emesse senza l’addebito dell’iva.
La marca da bollo dovuta sulle fatture è di € 2.00.
E’ comunque definita una soglia pari a € 77.47; per le fatture con importi “inferiori” a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata.
Nel caso di fatture con importi che siano soggetti ad IVA , ma anche non, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47.
La disciplina sul bollo si presenta alquanto articolata in base alla tipologia di operazione a cui si riferisce la fattura.
In primo luogo sono sempre esenti dalla marca da bollo le seguenti ipotesi:
- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).
Sono viceversa soggette alla marca da bollo, le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti:
- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.
La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore .
Viceversa per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, vale a dire sia chi emette la fattura, sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo.
La marca da bollo deve essere affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie sarà necessario riportare la dicitura “ imposta di bollo assolta sull’originale”.
L’omissione della marca da bollo o l’apposizione del contrassegno telematico di assolvimento della marca da bollo con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa.
La marca da bollo sulle fatture cartacee va assolta tramite l’acquisto del contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio mentre per le fatture elettroniche la marca da bollo va assolta in modo virtuale mediante il versamento con il modello F24.
I contribuenti che assolvono in maniera virtuale la marca da bollo su fatture elettroniche, sono tenuti a versarla in maniera cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo d’imposta.
Le copie conformi delle fatture rilasciate ad esempio per causa di smarrimento dell’originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini della marca da bollo prevista per le fatture originali