Riprendono le attività esecutive di Equitalia dal 16 giugno dopo la scadenza per la avvalersi della “rottamazione” delle cartelle.
E’ infatti scaduto il termine di sospensione che era stato previsto dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli ; possono quindi ripartire le azioni cautelari ed esecutive.
Pignoramenti immobiliari. L’Agente della riscossione non può procedere all'espropriazione se l'immobile (non di lusso) è l'unico bene di proprietà del debitore, a condizione che sia adibito ad uso abitativo e il contribuente vi risieda anagraficamente.
Con riferimento agli immobili diversi dall’abitazione principale, l’espropriazione forzata è impedita se il debito da riscuotere non supera i 120mila euro e se non è stata prima iscritta ipoteca o non sono passati almeno sei mesi dall'iscrizione senza che l'importo dovuto non sia stato effettivamente pagato.
Inizialmente - in attesa di chiarimenti ufficiali- gli uffici erano stati invitati ad applicare i nuovi limiti previsti per l'esecuzione sugli immobili anche ai pignoramenti già eseguiti al 22 giugno 2013; occorreva peraltro che non fosse intervenuta ancora la vendita all'asta del bene, sospendendo la fase della riscossione coattiva.
Il recente chiarimento del 7 maggio ha viceversa chiarito l’irretroattività delle disposizioni contenute nel decreto del fare e dunque la non applicabilità dei nuovi limiti per l'esecuzione sugli immobili anche ai pignoramenti già eseguiti al 22 giugno 2013.
Il 16 giugno riprenderanno quindi ordinariamente le procedure esecutive che erano state sospese; inoltre Equitalia può intervenire nell’azione esecutiva promossa da un altro creditore.
Azioni cautelari. Se il debito è superiore a euro 20.000 si potrà iscrivere ipoteca, previa notifica dell’intimazione a pagare le somme entro 30 giorni .
Fermo amministrativo dei veicoli. Con il decreto del fare, è stato previsto il necessario invio di un preavviso di fermo, con il quale si invitano a pagare le somme dovute entro il termine di 30 giorni.
Il contribuente può, sempre entro il termine dei 30 giorni dal ricevimento, dimostrare la condizione di strumentalità del veicolo.
Secondo l’interpretazione giurisprudenziale, i beni indispensabili sono quelli essenziali per lo svolgimento dell'attività, che non possono essere sostituiti da altri beni presenti in azienda: in fase esecutiva, tali beni sono pignorabili solo entro 1/5 del loro valore.