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Sospensione di una Cartella esattoriale anche online.

  • di Luigi Mondardini

    La sospensione di una cartella esattoriale è possibile anche online grazie al nuovo servizio attivato da Equitalia.

    Tale modalità si aggiunge  alle altre di presentazione della domanda già operative vale a dire allo sportello, via fax, via e-mail oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 
     
    Si può richiedere la sospensione della riscossione direttamente a Equitalia in caso di annullamento del debito da parte dell’ente creditore, di un pagamento già effettuato o di una sentenza favorevole.
     
    Equitalia, secondo le nuove procedure, dispone la sospensione immediata dell’attività di riscossione qualora il cittadino presenti una specifica dichiarazione con cui attesti che le somme richieste dall’ente creditore, attraverso Equitalia, siano state interessate da una delle seguenti ipotesi: prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo; provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale; sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo; qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
     
    La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta (cartella di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva), accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza,…) e da un documento di riconoscimento.
     
    Gli atti non notificati dall’agente della riscossione non rientrano tra quelli  che possono essere oggetto di sospensione quelli, quali ad esempio l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’Inps,  per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori. 
     
    Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce riscontri, le somme contestate vengono annullate di diritto.
     
    La domanda si può presentare online; infatti il nuovo canale telematico è disponibile sul sito internet gruppoequitalia.it, senza la necessità di registrazione e con un percorso guidato. E’ sufficiente entrare nel box “Sospendere la riscossione” e inserire nell’apposito modulo online i propri dati e quelli dell’atto per cui si presenta la domanda. È indispensabile allegare tutta la documentazione che giustifica la richiesta di sospensione (ad esempio ricevuta di pagamento, copia della sentenza) e copia di un documento di riconoscimento valido.
     
    Una volta inviata e confermata l’istanza, si riceve un riepilogo con i dati inseriti.
     

     

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