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Cartella: pagamento o sospensione

  • di Luigi Mondardini

    La cartella contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati RAV.

    Essi sono utilizzabili esclusivamente se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella. 
    I bollettini possono essere utilizzati presso gli sportelli dell’Agente di riscossione senza alcuna commissione aggiuntiva, oppure presso qualsiasi sportello bancario, ufficio postale e tabaccai abilitati, normalmente dietro il pagamento di una commissione. 
     
    I versamenti con i bollettini RAV possono essere effettuati anche tramite i siti web e i call center di Equitalia o attraverso il servizio homebanking fornito dalla propria banca o da Poste italiane.
     
    La richiesta di pagamento può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e nelle particolari condizioni elencate nella direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010, anche dagli Agenti di riscossione. 
     
    In forza di tale direttiva si può direttamente chiedere a Equitalia la sospensione del pagamento quando il contribuente ha già pagato le somme indicate in cartella prima della formazione del ruolo, oppure se la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso si è ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale, indipendentemente dal fatto che l’Agente di riscossione abbia o meno ricevuto la comunicazione dell’Ente o la notifica giudiziaria. 
     
    In questi casi è sufficiente consegnare il modello di autodichiarazione compilato, fornito dallo stesso Agente di riscossione. 
    La sospensione, inoltre, è disposta dall’Ente creditore d’ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell’Ente sulla domanda di sgravio o che la Commissione Tributaria emetta la sentenza sul ricorso.
     
    La sospensione può avvenire anche giudizialmente, ovvero su ordine del Giudice (tributario o amministrativa), su richiesta del contribuente. 
     
    In questo caso è necessario che il debitore sia in grado di dimostrare l’apparente (o presunta) illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile che avrebbe dal pagamento alla cartella.
     

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