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Equitalia: i piani di rateizzazioni possibili

  • di Luigi Mondardini

    Il contribuente in difficoltà nel pagare le cartelle esattoriali Equitalia può chiederne la rateizzazione.

    I piani sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria , con importo minimo per rata di regola pari a 100 euro.
     
    Sono previsti: il piano ordinario con un  massimo 72 rate mensili (6 anni) ed il piano straordinario con un  massimo 120 rate mensili (10 anni).
     
    Il  piano straordinario si può richiedere nei casi di grave e comprovata difficoltà economica, indipendente dalla responsabilità del debitore e attestata con istanza motivata da produrre direttamente a Equitalia.
     
    La società di riscossione concede il piano, con numero di rate deciso in base al reddito o al valore della produzione,  se ricorrono congiuntamente le condizioni di: accertata impossibilità di pagare con piano ordinario (72 rate); insolvibilità valutata in relazione al piano concesso.
     
    Queste condizioni si verificano nei seguenti casi:
    - persone fisiche e ditte individuali con regimi fiscali semplificati - importo rata superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente rilevato con l’ISR (Indicatore situazione reddituale) basato sull’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente); 
    - soggetti diversi - importo rata superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile e con indice di liquidità compreso tra 0,50 e 1.
     
    La domanda di rateazione compilata sugli appositi moduli e comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata A/R o a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione, competenti per il territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.
     
    Documenti da allegare. 
    Per debiti fino a 50 mila euro: certificazione ISEE del proprio nucleo familiare rilasciata da Comuni, CAF convenzionati, Amministrazioni Pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate, INPS. 
     
    Per debiti oltre 50 mila euro,  documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente. (società: prospetto per la determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa, visura camerale aggiornata, copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro, relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall’art. 2423 e ss. Codice civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione e comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia la somma dell’importo iscritto a ruolo residuo da corrispondere in base al/ai precedente/i provvedimento/i di rateazione/i e dell’eventuale nuovo debito).
     
    Se la situazione economica del contribuente peggiora si può chiedere una proroga delle rate, una volta sola e fino a 72 rate mensili o 120se ricorrono le condizioni previste per il piano di dilazione straordinaria.
     
    Si può prevedere, su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente anziché un piano a rate costanti.
    Anche questa richiesta deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli Equitalia e consegnata con le stesse modalità, allegando copia del documento di riconoscimento .
     
    Il recente Decreto Semplificazione riammette i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione per inadempienza: possono richiedere nuovo piano ordinario (fino a 72 rate) a patto che la decadenza sia intervenuta entro il 22 giugno 2013 e che la richiesta di riammissione sia presentata entro il 31 luglio 2014.
     
    Per i contribuenti riammessi, la decadenza ci sarà in caso di mancato pagamento di due rate e non otto, senza possibilità di ulteriori proroghe.
     

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