Se avviate prima del 22 giugno 2023 Equitalia potrà procedere alle espropriazioni della prima casa.
A precisarlo é stato il Ministero dell’Economia, in risposta ad un’interrogazione in Commissione Finanze alla Camera.
Il DL del fare ha stabilito lo stop per i pignoramenti della prime case da parte dell’agente della riscossione; in particolare la norma stabilisce che la casa di abitazione non è mai pignorabile, se é l’unico immobile di proprietà del debitore e questi vi risieda anagraficamente, a patto che non si tratti di abitazioni di lusso e comunque di fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.
Nei casi diversi dal precedente, Equitalia può invece procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro, se è stata prima iscritta ipoteca e sono decorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato effettivamente pagato.
La situazione di incertezza in ordine all’applicazione retroattiva delle norme aveva determinato la sospensione delle espropriazioni immobiliari in corso.
Secondo il MEF non ci sono ragioni per ritenere che la norma sia retroattiva e che le nuove misure di favore al contribuente possano applicarsi anche alle espropriazioni immobiliari partite prima del 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del DL del fare.
Il Ministero puntualizza che la legge di conversione del DL del fare (Legge n. 98/2013) non ha disposto alcuna deroga rispetto al principio dell’irretroattività.
Viene inoltre evidenziato che il DL del fare non ha introdotto un divieto generico di espropriazione per tutti i soggetti creditori; il divieto riguarda esclusivamente l’agente della riscossione. Altri creditori, come gli Istituti di credito, possono promuovere azioni di pignoramento nei confronti di un immobile anche se si tratta di unica casa di proprietà e residenza del contribuente.
In sostanza un pignoramento di una prima casa effettuato fino al 21 giugno 2013 non é protetto dall’espropriazione ; quelli eseguiti dal giorno successivo godono della protezione suindicata.
Conseguentemente l’Agente della riscossione può procedere all’esecuzione per tutte le espropriazioni immobiliari che erano state sospese in attesa del chiarimento del Ministero.