Entro il prossimo 30.10.2014 va inviata la comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci / familiari dell’imprenditore relativa al 2013.
Si dovrà utilizzare lo specifico modello.
La concessione in godimento di un bene d’impresa da parte di una società / ditta individuale ad un socio / familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta per l’utilizzatore (socio / familiare) la rilevazione di un reddito diverso (ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR) pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene.
Per il concedente (ditta individuale / società) scatta l’indeducibilità dei relativi costi.
Pertanto in In capo al concedente ovvero all’utilizzatore è previsto l’invio all’Agenzia delle Entrate di una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento (tipologia, durata della concessione, corrispettivo e valore di mercato).
Sono tenuti alla presentazione della comunicazione in esame il concedente oppure l’utilizzatore.
In particolare i Concedenti comprendono: imprenditori individuali, società di persone (snc, sas), società di capitali (spa, srl, sapa) , società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo con riguardo ai soli beni relativi all’attività commerciale
Gli Utilizzatori sono i soci, residenti e non, di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale; familiari, residenti e non, di soci di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale; soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo; familiari, ex art. 5, comma 5, TUIR residenti e non, dell’imprenditore individuale
I beni dell’impresa oggetto della comunicazione sono: beni strumentali; i beni-merce; i beni immobili patrimonio.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, se costituiscono fringe benefit ex artt. 51 e 54, TUIR;
- i beni concessi in godimento agli amministratori. Tale esclusione opera a prescindere dalla presenza o meno, in capo all’utilizzatore, di un fringe benefit ex artt. 51 o 54, TUIR;
- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i veicoli per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico;
- i beni di valore non superiore a € 3.000 (al netto IVA), rientranti nella categoria “altro”, ossia beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili (sono quindi esclusi, ad esempio, telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.).
La comunicazione in esame riguarda i beni concessi / ricevuti nel periodo d’imposta. Non rileva la coincidenza dello stesso con l’anno solare.
In caso di coincidenza del periodo d’imposta con l’anno solare, va fatto riferimento al periodo 1.1 – 31.12; per una srl con periodo d’imposta, ad esempio, 1.6 – 31.5, la comunicazione va riferita ai beni concessi in detto periodo.
Il termine di comunicazione è collegato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede, per cui, per le ditte individuali, società di persone e società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la comunicazione va presentata entro il 30.10.
Conseguentemente, per i predetti soggetti la comunicazione riferita al 2013 va presentata entro il: 30.10.2014
La comunicazione va effettuata “qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento”. Di conseguenza, in mancanza di un fringe benefit tassabile in capo all’utilizzatore non sussiste l’obbligo di comunicazione.
Ciò è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate per cui, in mancanza di un reddito diverso in capo all’utilizzatore a seguito della presenza di costi indeducibili che azzerano il fringe benefit, “l’obbligo di comunicazione non sussiste”.
Quindi anche in presenza di una differenza positiva tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo, qualora la stessa sia annullata per effetto dei costi indeducibili relativi al bene concesso al socio / collaboratore non vi è obbligo di presentare la comunicazione in esame.