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Beni concessi in godimento nel 2014

  • di Luigi Mondardini

    Scade il 30.10.2015, per i soggetti "solari", il termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate.

    Si tratta dei dati relativi ai beni che sono stati utilizzati nel corso del 2014 dai soci o familiari dell'imprenditore e i finanziamenti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nello stesso anno.
     
    La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.
     
    L'obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
    La comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, invece, deve essere effettuata esclusivamente dall'impresa che riceve l'apporto.
     
    Quanto ai profili sanzionatori, per l’omessa comunicazione dei beni concessi in godimento è prevista una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare. 
     
    Se, però, il costo del bene non è stato dedotto dall’impresa e la suddetta differenza tra valore di mercato e corrispettivo ha concorso a formare il reddito del socio o familiare, in quanto reddito diverso, si applica, in solido, la sanzione da 258 a 2.065 euro.
     
    In relazione alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall’impresa, secondo l’Agenzia, si applica la sanzione amministrativa da 206 a 5.164 euro; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.
     
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