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INPS: saldo 2013 e acconto 2014 in scadenza

  • di Luigi Mondardini

    Gli iscritti alla Gestione IVS e a quella separata INPS sono chiamati al versamento del saldo 2013 e degli acconti 2014 dei contributi.

    I termini di versamento sono differenziati a seconda che operi o meno la proroga disposta dal DPCM 13.6.2014.

    Pertanto il versamento va effettuato entro il  16.6 ovvero 16.7.2014 (+ 0,40%) per i soggetti che non usufruiscono della proroga; il 7.7 ovvero 20.8.2014 (+ 0,40%) per i soggetti che usufruiscono della proroga

    Come noto, entro i termini fissati per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO, devono essere corrisposti il saldo dei contributi dovuti per il 2013, nonché gli acconti 2014 da parte di  artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone o di srl);  lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.

    Ai fini del versamento dei contributi previdenziali va considerato che :

    -        l'imprenditore individuale o il socio di una società di persone che è anche socio di una srl (ancorché non in regime di trasparenza), per la determinazione della base imponibile IVS deve tener conto anche della quota di reddito prodotto dalla srl a prescindere dallo svolgimento o meno nella stessa di un’attività lavorativa (Circolare INPS 12.6.2003, n. 102);

     

    -        la perdita conseguita da una srl non in regime di trasparenza rimane in capo alla società che beneficia del riporto della stessa negli anni successivi e pertanto non può essere utilizzata dal socio in “compensazione” di altri redditi;

    -        il socio lavoratore di una srl commerciale, amministratore della stessa, è tenuto all’iscrizione alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere della prevalenza e dell’abitualità dell’attività), nonché alla Gestione separata INPS per il reddito derivante dall’attività di amministratore.

    -        In merito l’INPS ( Circolare 14.5.2013, n. 78)  ha precisato che qualora un soggetto eserciti due attività di cui una soggetta alla Gestione separata e l’altra iscrivibile alla Gestione IVS, l’obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitualità dell’apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, “da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede”, non assumendo alcuna rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza.

    -        la semplice locazione di immobili di proprietà (  Corte di Cassazione ordinanza  11.2.2013, n. 3145)  non costituisce attività commerciale ai fini previdenziali e, pertanto, non fa scattare l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS. La locazione può configurare attività commerciale a detti fini se è esercitata nell’ambito di un’attività più  ampia di prestazioni di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare .

    -        Sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata (Circolare INPS 22.7.2011, n. 99), i soggetti che svolgono un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale.

    -        Inoltre coloro che ,  pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).

    -        A tal fine, “l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata”.

    -        Tale posizione è stata ribadita nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, nel quale l’INPS ha precisato che l’esonero dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata previsto per i soggetti in esame viene meno nei casi in cui la Cassa professionale preveda l’esclusione dall’obbligo assicurativo o di iscrizione.

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