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Aliquote INPS Gestione IVS artigiani e commercianti

  • di Luigi Mondardini

    L’INPS ha comunicato le nuove aliquote, i minimali e i massimali contributivi applicabili ai soggetti iscritti alla Gestione IVS degli artigiani e commercianti.

    I soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi sono i titolari di imprese individuali artigiane, compresi i propri coadiuvanti e coadiutori; i titolari di imprese individuali commerciali compresi i propri coadiuvanti e coadiutori; i soci di società artigiane e commerciali (snc, soci accomandatari di s.a.s. e soci lavoratori di s.r.l.) tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa, quali familiari collaboratori e coadiuvanti (che non siano iscritti come lavoratori dipendenti).
     
    L’aliquota contributiva base per il 2014  è fissata al 22,20%; continuano in ogni caso ad applicarsi le seguenti riduzioni:
    - del 50%  relative ai  contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto; - di 3 punti percentuali per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni.
     
    Per i soggetti iscritti  alla gestione commercianti, l’aliquota base deve essere aumentata dello 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva  ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
    Inoltre è dovuto  un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
     
    Per l’anno 2014  e’ quindi stabilito quanto segue: 
     
    a) il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.516; 
     
    b) il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 76.718;
     
    c) il massimale di  € 76.718  riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2014, ad € 100.123; 
     
    d) i contributi per la quota eccedente il  reddito minimale di € 15.516 annui sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per l’anno 2014 ad € 46.031; per i redditi superiori a € 46.031 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come disposto dall’art. 3-ter della Legge  438/19928.
     
    Le aliquote per la gestione artigiani sono fissate nel 22,20% da 15.516 Euro a 46.031 Euro di reddito e in 23,20% per la parte eccedente fino a 76.718 Euro ( o 100.123 Euro per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995); per i collaboratori di età inferiore a 21 anni si applica una riduzione di 3 punti percentuale.
    Le aliquote per la gestione commercianti  sono fissate nel 22,29% da 15.516 Euro a 46.031 Euro di reddito e in 23,29% per la parte eccedente fino a 76.718 Euro ( o  100.123 Euro per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995); per i collaboratori di età inferiore a 21 anni si applica una riduzione di 3 punti percentuale.
    I soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani commercianti devono effettuare per l’anno 2014 il versamento dei contributi dovuti sul reddito minimale (€ 15.516) calcolati direttamente dall’INPS e suddivisi in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite : I° rata fissa: 16 maggio 2014;II° rata fissa: 20 agosto 2014;III° rata fissa: 17 novembre 2014;IV° rata fissa: 16 febbraio 2015.
     
    Il versamento a saldo 2013 dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere invece effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi; entro le medesime date deve essere effettuato anche l’eventuale versamento a titolo di primo e secondo acconto 2014 sul reddito eccedente il minimale.
     

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