Il decreto “Milleproroghe” ha rideterminato l’aliquota contributiva previdenziale per i lavoratori autonomi .
Sono i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata in quanto non soggetti al versamento contributivo ad una Cassa di categoria e che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati.
Le misure applicate sono le seguenti :
- 27% per gli anni 2014 e 2015 (anziché rispettivamente, del 28% e del 30% previsti dall’art. 1, comma 79 della L. 247/2007);
- 28% per l’anno 2016 (in luogo del 31%); 29% per l’anno 2017 (in luogo del 32%).
Con il “Milleproroghe”, i c.d. professionisti “senza Cassa”, iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati, vengono, quindi risparmiati , anche per il 2015, dall’innalzamento della contribuzione, mentre gli incrementi disposti dalla normativa vigente restano fermi soltanto per gli altri iscritti.
Per quanto riguarda i contributi dovuti per l’anno in corso, l’INPS conferma che, nei confronti dei lavoratori “parasubordinati” e cioè lavoratori a progetto e figure “assimilate”, quali collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali e, in generale, dei lavoratori senza partita IVA, le aliquote contributive previdenziali sono fissate nelle seguenti misure:
- 23,50%, rispetto al 22% del 2014, nel caso di soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati, cui non si applica alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale;
- 30%, rispetto al 28% del 2014, nel caso di lavoratori non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatorie e non titolari di pensione, soggetti anche al contributo assistenziale dello 0,72% (per il finanziamento delle prestazioni di maternità, ANF, malattia, degenza ospedaliera e congedo parentale),per una contribuzione totale del 30,72%.
Nei confronti dei lavoratori autonomi professionali titolari di partita IVA, invece, l’aliquota contributiva previdenziale sale al 23,50%, rispetto al 22% del 2014, come per la generalità degli iscritti, qualora si tratti di soggetti provvisti anche di altra tutela pensionistica obbligatoria o pensionati.
Nel caso di soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non titolari di pensione, viene, per contro, mantenuta nella misura del 27% – cui va aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale – già in vigore negli anni 2013 e 2014.
Ripercussioni sul minimale per l’accredito contributivo.
Fermi gli importi di 3.653,78 euro e di 4.776,35 euro per quanto riguardo agli iscritti per i quali il calcolo dei contributi viene effettuato applicando, rispettivamente, l’aliquota del 23,50% o del 30,72%, con riguardo ai liberi professionisti, per i quali la contribuzione viene determinata sulla base dell’aliquota del 27,72%, il contributo minimo annuo ammonta a 4.309,91 euro.
In caso di contribuzione annua inferiore, i mesi di assicurazione da accreditare saranno ridotti in proporzione alla somma versata.