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Inps : 16 giugno scadenza per gli autonomi

  • di Luigi Mondardini

    Artigiani, commercianti e liberi professionisti devono versare i contributi previdenziali a saldo 2013 e primo acconto 2014

    Sono in particolare i liberi professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata   chiamati a versare nelle casse dell’INPS il saldo contributivo 2013 e primo acconto 2014.
    Il versamento potrà essere  effettuato entro il 16 luglio 2014 con  una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi.
     
    Artigiani e  commercianti  e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, devono  compilare la sezione I del quadro RR del modello Unico PF 2014. Si ricorda che il reddito da assoggettare alla contribuzione è dato dal totale dei redditi d’impresa conseguiti , al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.
     
    Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile e’ data dal reddito d’impresa; inoltre occorre conteggiare la parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.  Vanno poi considerati anche i redditi  eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il modello “Unico SC “(società di capitali).
     
    I liberi professionisti sprovvisti di cassa sono tenuti a compilare il quadro RR, sezione II, del modello UNICO PF 2014.La base imponibile su cui  calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal “regime dell’imprenditoria giovanile”.
     
    Il contributo deve essere determinato sulla base dei redditi indicati al  Quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni): rigo RE22 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge 388/2000), RE 23 o RE 25; 
    Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate): rigo RH15 o RH16; oppure RH18 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo; 
    Quadro LM (reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n.98); Flag nella casella: Autonomo; rigo LM6-LM9. 
     
    Artigiani e commercianti possono rateizzare solo i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale. 
    Mentre per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2013 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2014. 
     
    La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2014. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2014. 
     
    L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2014 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.
    Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 2 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2014 sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2014) che con altri tributi. La compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0).
     

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