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Legge di stabilità 2014: possibilità di Rivalutazione beni impresa (imposta al 16%)

  • di Luigi Mondardini

    La legge di stabilità 2014 concede alle imprese, alle società di capitali, di persone, società cooperative, mutua assicurazione, e a tutti i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni , ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

    La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, di regola quindi il 2013, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1 gennaio 2014.

    La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

    Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

    Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini degli ammortamenti a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita,e cioè dall’esercizio 2016.

    L’imposta  sostitutiva da versare  si applica nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

    Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e cioè 1 gennaio 2017, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

    Le imposte sostitutive sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.  E’ possibile la compensazione

     

     

     

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