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La Legge di stabilità (ex finanziaria) introduce un doppio tributo chiamato Trise, flessibile dai Comuni sia in diminuzione che in aggiunta.

  • di Luigi Mondardini

    Definita Service Tax, ora abituiamoci a chiamarla con il suo nome : Trise(tributo sui servizi comunali).

    Dal 2014, il Trise  sostituirà la Tares e l’Imu,  sarà gestita dai Comuni ed e’  composta da due elementi  :

    - la Tari  a copertura dei costi per coprire lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati  

    - la Tasi sulle prestazioni indivisibili cioè servizi non tariffabili e non a domanda individuale ( esempio illuminazione pubblica, manutenzione strade) .

    Il tributo sui servizi è destinato a sostituire per buona parte delle abitazioni principali sia l’Imu sia l’attuale Tares: per gli altri immobili invece la nuova tassa si affiancherà all’imposta comunale già in vigore.

    La prima componente è chiamata ‘Tari’ ( molto affine alla TARES) e sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

    Le aliquote, commisurate alla superficie, saranno parametrate dal Comune con ampia flessibilità ma comunque nel rispetto del principio comunitario ‘chi inquina paga’ e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio.

    Per la ‘Tasi’  il presupposto impositivo e’ dato dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualunque titolo adibiti.

    La base imponibile sarà quella prevista per l’IMU,variabile in funzione della tipologia di bene ; l’aliquota base e’ fissata nell’ uno per mille , tuttavia  le Amministrazioni comunali (sulla base delle anticipazioni pubblicate sul sito internet del Governo) avrebbero la facolta’ di poter elevare l’aliquota sulla rendita catastale sino ad un valore massimo del 2,5 per mille.

    Come detto, sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali).

    L’unico tetto è dato dalla somma delle aliquote di Tasi e Imu (per gli immobili non esentati, cioè case di lusso e ville anche se principali) che non potrà superare l’aliquota massima dell’Imu in vigore per quella categoria catastale, aumentata dell’uno per mille. Facendo due conti, con le abitazioni principali il limite è il 7 per mille; il limite per gli altri immobili è dell’11,6 per mille.

    Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del reddito reale  (es. inquilino) una parte della Tasi andrà versata dall’occupante (dal 10% al 30%).

    La Tasi (la nuova tassa sugli immobili) colpira’ le abitazioni principali piu’ modeste. Secondo i calcoli della Cgia di Mestre, la Tasi sulle abitazioni popolari sara’ piu’ cara rispetto all’Imu sulla prima casa pagata nel 2012; piu’ in generale, la nuova tassa rischia di penalizzare i proprietari che maggiormente beneficiavano dell’abbattimento dell’IMU grazie alla detrazione base (200 euro) e quella ulteriore di 50 euro per ogni figlio residente. Lo studio e’ stato fatto prendendo in esame alcune tipologie abitative come le A2 (civili), le A3 (tipo economico) e le A4 (tipo popolare).

    L’esempio potrà chiarire il nuovo meccanismo di pagamento: su una abitazione di tipo civile (categoria A2), con una superficie di 114 metri quadrati (valore medio nazionale) e una rendita catastale di 625 euro, nel 2014 il proprietario dovrebbe versare 369 euro (264 euro di rifiuti più 105 euro di Tasi).

    Ovvero, 71 euro in più rispetto al 2013, ma 147 euro in meno di quanto pagato nel 2012. Se si tiene conto anche della composizione familiare, il beneficio rispetto al 2012 diminuisce al crescere del numero dei figli, in quanto l’Imu prevedeva una detrazione di 50 euro per ogni figlio residente.

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