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Detrazione per ristrutturazione in caso di acquisto box

  • di Luigi Mondardini

    Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto, possono usufruire della detrazione per ristrutturazione; tale agevolazione e’ applicabile anche nel caso di acquisti di box o posti auto pertinenziali già realizzati.

      La detrazione per l’acquisto del box viene riconosciuta  limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e a condizione che  le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

    Resta ferma in ogni caso la condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione:  la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box. 

    Possono avvalersi dunque della detrazione per ristrutturazione (50%) anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; l’ammontare della  detrazione spetta per le sole spese sostenute per la realizzazione. Inoltre, la detrazione spetta anche per la realizzazione di parcheggi residenziali. 

    Tra le spese, relative alla realizzazione di parcheggi, ammesse all'agevolazione sono ricomprese anche quelle sostenute per: la progettazione e l'esecuzione dei lavori; l'eventuale relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; l'Iva; l'imposta di bollo; i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione. 

    Può accadere che si versino acconti e che quindi l’atto definitivo di acquisto sia stipulato successivamente al versamento degli stessi ; in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita da cui risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box.

    In mancanza di un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile non sono ammessi in detrazione.

    In questo caso, infatti, al momento del pagamento non è ancora riscontrabile l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. Tale condizione può essere considerata comunque realizzata nell’ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011).

    Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, l’acquirente può usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione del medesimo, se specificamente documentate.  

     

     

     

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