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Bonus ristrutturazione per il convivente

  • di Luigi Mondardini

    Il familiare convivente può beneficiare della detrazione IRPEF.

    La detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato, è disciplinata dall’art. 16 del TUIR . Tali interventi godono dell’agevolazione fiscale dal 1° gennaio 2012.
     
    Tra coloro che possono beneficiare della detrazione Irpef per spese di ristrutturazione vi rientra anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento; quindi spetta al convivente la detrazione , anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile
     
    Ovviamente è necessario che le spese (fatture) ed i relativi bonifici siano  intestati al convivente stesso.
     
    Frequente poi il caso di convivenza tra due persone non legate dal vincolo matrimoniale ( c.d. coppie di fatto ), dove, da un lato l’immobile è intestato esclusivamente ad un soggetto, mentre la ristrutturazione viene sostenuta dall’altra persone convivente. 
     
    Certo è che l’abilitazione urbanistica per l’esecuzione dei lavori deve essere rilasciata a nome del proprietario.
     
    In  considerazione  dell’orientamento espresso dalla  Cassazione (  sentenza n. 26543 del 5 novembre 2008) che  ha equiparato la condizione del  convivente di fatto  a quella del coniuge convivente, a condizione che  abbia effettiva residenza , 
    alla data di inizio lavori, nell’immobile in questione,  il convivente che ha sostenuto la spesa può beneficiare della detrazione .
     
    Dovranno essere rispettate  tutte le condizioni previste: 
    - bonifici di spesa e fatture intestate
    - effettiva residenza nell’immobile (alla data di inizio lavori), 
    - autorizzazione all’esecuzione dei lavori rilasciata dall’altro convivente proprietario dell’immobile, ecc. 
     
    Va peraltro osservato come – al momento -  non vi è stato  alcun chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
     
    In tale contesto di incertezza ,  molte coppie procedono prudenzialmente alla  stipula di un contratto di comodato tra di loro. 
    Come è noto l’Agenzia delle Entrate ha  specificamente previsto che tra i soggetti beneficiari della detrazione  rientra anche il comodatario.
     
    Si ricorda che detto contratto va registrato all’Agenzia delle Entrate con imposta di registro fissa di euro 200,00 e marca da bollo dal 16,00 euro.
     
     
     

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