> >

Bonus mobili solo per l’arredamento dell’immobile oggetto di intervento edilizio

  • di Luigi Mondardini

    Il bonus mobili e grandi elettrodomestici non prevede vincoli temporali tra esecuzione lavori e acquisto dei mobili.

    Pertanto possono beneficiare della detrazione i contribuenti che abbiano sostenuto spese per gli interventi edilizi a decorrere dal 26.6.2012 anche se la spesa per i mobili risulti successiva alla fine dei lavori.
     
    Come è noto “ai contribuenti che fruiscono della detrazione (per interventi edilizi )  è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
     
    Con riferimento a quanto sopra non è stata   individuata  espressamente la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi di ristrutturazione, né quella a decorrere dalla quale devono essere sostenute le spese per detti interventi. 
    I contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono i medesimi contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, dal 26 giugno 2012.
     
    Il legislatore ha dunque assunto il sostenimento di spese dal 26 giugno 2012 per gli interventi edilizi  come  il presupposto a cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione per i mobili/elettrodomestici; e ciò  nella considerazione che  con riferimento a  detti lavori , ancora in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, si possa presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.
     
    Pertanto possono beneficiare della detrazione i contribuenti che abbiano sostenuto spese per i citati interventi edilizi a decorrere dal 26.6.2012 anche se la spesa per i mobili risulti successiva alla fine dei lavori.
    Ma è anche possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati.
     
    Occorre che la data di inizio lavori sia  anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. 
     
    La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
     
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link