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DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI/ELETTRODOMESTICI

  • di Luigi Mondardini

    Con la modifica del comma 2 dell’art. 16 è stata prorogata al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50% calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

    Il bonus  è  riconosciuto ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e si riferisce alle  spese sostenute per

    l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

    E’ stato soppressa la previsione contenuta nella Finanziaria 2014 in base alla quale l’ammontare della spesa agevolabile non poteva essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa è collegata.

    Al fine di individuare i soggetti che possono usufruire dell’agevolazione  la Circolare n. 29/E, precisa che tali soggetti sono quelli che: “fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16- bis del TUIR con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili”.

    Nella citata Circolare n. 29/E l’Agenzia rammenta che tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio , presupposto del beneficio,  rientrano sia la ristrutturazioni edilizia “in senso tecnico” sia la manutenzione straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo di singole unità immobiliari residenziali .

    La detrazione per l’acquisto di mobili / elettrodomestici spetta non solo in relazione ad interventi edilizi effettuati su singole unità immobiliari residenziali ma anche su parti comuni di edifici residenziali; in  quest’ultimo caso la detrazione può essere usufruita per l’acquisto di beni agevolabili (mobili /elettrodomestici) destinati all’arredamento delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).

    I condomini che usufruiscono pro-quota della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni non possono usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili / elettrodomestici destinati all’arredo della propria unità immobiliare.

    L’’agevolazione riguarda l’acquisto di mobili (nuovi) e di grandi elettrodomestici (nuovi) di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

    Ad esempio  sono agevolabili, gli acquisti di “letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

    Non è necessario che gli stessi siano destinati all’arredo dello specifico “ambiente” dell’immobile oggetto di intervento edilizio.

    Non  sono agevolabili, gli acquisti di “porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo”.

    Per individuare gli elettrodomestici in commento può essere utile l’allegato 1B, D.Lgs. n. 151/2005 il quale, ad esempio, ricomprende “frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie,apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento”.

    Nell’ammontare della spesa agevolabile vanno ricomprese anche le relative spese di trasporto e montaggio.

    Nella circolare n. 29/E l’Agenzia specifica che, fermo restando il rispetto delle consuete regole (apposito bonifico bancario / postale contenente causale, codice fiscale del beneficiario partita IVA / codice fiscale del fornitore), il pagamento dei beni agevolabili può avvenire anche mediante l’utilizzo di carte di credito / debito.

    Tra gli interventi che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% sono comprese anche  le spese sostenute per la realizzazione di misure finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, dove per  “atti illeciti” si intendono gli atti penalmente illeciti, quali ad esempio “furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti” .

    Gli  interventi agevolabili potranno quindi riguardare:  rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;  apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;  porte blindate o rinforzate;  apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;  installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche;  tapparelle metalliche con bloccaggi;  vetri antisfondamento; casseforti a muro;  fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;  apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

    La stessa Agenzia nel corso del consueto incontro d’inizio anno con la stampa specializzata ha innanzitutto affermato che gli interventi per l’adozione delle predette misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti sono “interventi ammissibili alla detrazione esclusivamente in base alla loro finalità, a prescindere dal loro inquadramento tra gli interventi edilizi” ex art. 3, DPR n. 380/2001.

    Conseguentemente   tali interventi non consentono di fruire “di per sé dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici”. Tuttavia, l’Agenzia evidenzia che è possibile beneficiare di tale ulteriore detrazione soltanto se le misure di prevenzione, sono inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui alle citate lett. a), b), c), e d) dell’art. 3, DPR n. 380/2001, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria (lett.a) rilevano solo se eseguiti su parti comuni di un edificio

     

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