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Bonus ristrutturazioni: Circolare contenente importanti chiarimenti

  • di Luigi Mondardini

    Con la circolare n. 11/E del 21 maggio vengono forniti chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti , tra l’altro, il bonus ristrutturazione e mobili.

    La detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia compete a chi ha sostenuto la spesa.

    Se le fatture e il bonifico sono intestati solo a un soggetto proprietario ma la spesa è stata sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche all’altro, a condizione che nel documento di spesa siano specificate le singole percentuali di spesa.

    La stessa procedura vale anche per il familiare convivente del possessore che ha sostenuto l’onere. L’annotazione deve essere apposta fin dal primo anno di fruizione della detrazione e non può essere modificata nel corso degli anni successivi.

    Sono detraibili anche le spese sostenute dal contribuente per interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica degli edifici in caso di pagamento effettuato tramite finanziamento.

    In questo caso, la società finanziaria deve liquidare il fornitore con un bonifico completo dei dati previsti (causale di versamento con gli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per cui è effettuato il pagamento, partita Iva del destinatario del bonifico), di cui il contribuente deve conservare una copia. L’anno di sostenimento della spesa corrisponde a quello in cui è stato emesso il bonifico dalla finanziaria al fornitore.

    Poiché l’acquisto del box auto è agevolabile solo se pertinenziale, deve avvenire necessariamente da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale sull’immobile “principale”. Nel rispetto di questo presupposto, la detrazione spetta al familiare convivente che ha effettivamente sostenuto la spesa, attestando tale circostanza sulla fattura.

    Per fruire della detrazione relativa a spese su parti comuni, anche i condomìni minimi, quelli con non più di otto condòmini (che non hanno l’obbligo di nominare un amministratore), devono richiedere l’attribuzione del codice fiscale. I bonifici devono riportare il codice fiscale sia del condominio sia del condomino che effettua il pagamento. È indifferente che il conto corrente da cui parte il bonifico sia personale di chi esegue l’operazione o sia appositamente istituito. Le fatture di spesa devono essere intestate al condominio.

    Se nel bonifico è indicata, per equivoco, la causale relativa a ristrutturazioni edilizie al posto di quella per la riqualificazione energetica (o viceversa), la detrazione comunque spetta, a patto che l’errore non abbia pregiudicato l’applicazione, da parte dell’istituto bancario, della ritenuta del 4% sulle somme bonificate.
     
    Gli interventi su singole unità immobiliari, finalizzati al risparmio energetico, consentono la fruizione del bonus mobili se riconducibili quanto meno alla “manutenzione straordinaria”. Sono generalmente inquadrabili come tali i lavori su impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente.
     
    Niente bonus mobili, invece, in caso di acquisto di box pertinenziale: il beneficio spetta solo in caso di ristrutturazione di immobili già esistenti e non anche nel caso di nuove costruzioni.

    Il bonus mobili vale anche per gli acquisti effettuati all’estero. Se il venditore non è residente e non dispone di un conto in Italia, il pagamento va eseguito con bonifico internazionale, riportando il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento; la partita Iva (o il codice fiscale) del venditore può essere sostituita dall’analogo codice identificativo attribuito dal Paese estero.

    L’importo complessivo ammissibile alla detrazione è 10mila euro in riferimento a tutte le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, anche nel caso siano stati eseguiti più interventi edilizi sulla stessa unità immobiliare

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