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Bonus ristrutturazioni: alcuni chiarimenti

  • di Luigi Mondardini

    Per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014 spetta la detrazione IRPEF del 50% nel limite massimo di € 96.000, per ciascuna unità immobiliare.

    Per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015 la detrazione  passa al  40% (è stato annunciato che, con la Finanziaria 2015, sarà prevista la proroga del 50% al 2015).
     
    Persone  fisiche. La detrazione è usufruibile dalle persone fisiche per lavori di recupero del patrimonio edilizio su unità immobiliari residenziali ovvero parti comuni di edifici residenziali.
     
    L’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti su specifiche situazioni.
     
    E’ possibile usufruire della detrazione anche con riguardo ad un immobile accatastato ufficio che, a seguito di lavori di ristrutturazione, viene trasformato in 2 unità abitative (si ritiene che la detrazione possa spettare anche nell’ipotesi di un ufficio trasformato in un appartamento). 
    Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, occorre che il cambio d’uso (da ufficio ad abitazione) risulti espressamente dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori. Non è quindi necessario che la variazione catastale preceda l’inizio dei lavori.
     
    La detrazione è riconosciuta, in generale, al soggetto che ha effettivamente sostenuto le spese. Secondo l’Agenzia la detrazione spetta anche al familiare convivente che ha sostenuto la spesa ma non risulta intestatario della fattura e/o dei bonifici purché  nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta dal familiare convivente.
     
    In particolare con riferimento a 2 coniugi (comproprietari) che hanno sostenuto insieme le spese per i lavori di ristrutturazione dell’abitazione, in possesso di fatture e bonifici relativi a dette spese riportanti il nominativo di un solo soggetto, con la Circolare 13.5.2011, n. 20/E l’Agenzia ha chiarito che la detrazione spetta anche a colui che non è indicato nei predetti documenti, a condizione che l’ammontare della spesa sostenuta da ciascun interessato sia annotata nella fattura.
     
    In merito a tale fattispecie la stessa Agenzia nella Circolare 21.5.2014, 11/E  ha precisato che  l’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta va effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio;  il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con tale annotazione;  non è possibile modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.
     
    Come noto, ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta, fino al 31.12.2014, una detrazione IRPEF pari al 50%, calcolata su un importo non superiore a € 10.000, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).
     
    Ebbene è possibile usufruire del bonus mobili anche se non è ancora stato acquistato l’immobile oggetto dei suddetti interventi purché l’interessato abbia stipulato un preliminare di compravendita, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, sia stato immesso nel possesso dell’immobile e  abbia eseguito i lavori a proprie spese.
     
    La detrazione in esame  richiede, ai fini del pagamento, il rispetto dei relativi presupposti e adempimenti ovvero l’utilizzo di un apposito bonifico bancario / postale contenente causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA / codice fiscale del fornitore. Il pagamento dei beni agevolabili può avvenire anche mediante l’utilizzo di carte di credito / debito.
     
    L’Agenzia precisa che è possibile accedere alla detrazione anche qualora il pagamento sia effettuato tramite un finanziamento (rimborsato a rate), a condizione che la società finanziaria effettui il pagamento al fornitore dei mobili con un bonifico bancario/postale contenente i dati sopra elencati.
    L’anno di sostenimento della spesa, nel quale la detrazione è fruibile, è quello di effettuazione del bonifico da parte della società finanziaria al fornitore dei beni, come già precisato dall’Agenzia nella Circolare 21.5.2014, n. 11/E, con riferimento alla detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio. 
     
    Quindi, in caso di mobili acquistati nel 2014 tramite finanziamento, con pagamento del fornitore da parte della finanziaria nel 2014, la detrazione spetta per il 2014 ancorché il rimborso della spesa da parte del contribuente (pagamento alla finanziaria) avvenga parte nel 2014 e parte nel 2015.
     
    Come noto, la detrazione IRPEF / IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica in spetta misura pari al: 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014; 50% per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015 (come accennato, è stato annunciato che, con la Finanziaria 2015, sarà prevista la proroga del 65% al 2015).
     
    La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per la sostituzione del portone d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano la parte riscaldata dell’edificio rispetto a quella esterna o a locali non riscaldati, siano rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre ex DM 26.1.2010.
     

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