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Bonus arredamenti: alcune precisazioni

  • di Luigi Mondardini

    Il tetto di spesa è fissato in 10 mila Euro, da suddividere in 10 rate annuali; lo sconto massimo può arrivare a 500 Euro/annui. Importante la precisazione che il bonus si estende anche ai lavori edilizi già eseguiti dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2013.

     Definizione di “mobili”:

    vengono citati dall’Agenzia delle Entrate quali esempi di mobili i letti, materassi, armadi, librerie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, spese di trasporto e montaggio, purché si tratti di mobili/elettrodomestici “nuovi”, apparecchi di illuminazione che costituiscono un “necessario complemento” dell’arredo dell’immobile ristrutturato.  Sono esclusi: tende, tendaggi, porte e pavimentazioni.

    Grandi elettrodomestici: frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, forni, apparecchi per il condizionamento, purché di classe A* o superiore (A per i forni). I prodotti sprovvisti di etichetta sono agevolati solo per le tipologie per cui non ne è previsto l’obbligo.

    I lavori edilizi abbinati: il bonus scatta solo in presenza di lavori edilizi oggetto dell’agevolazione del 50%. Si tratta di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione o ripristino dell’immobile in seguito a calamità naturali, acquisto di immobili ristrutturati dalle imprese. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, l’agevolazione compete per mobili ed elettrodomestici destinati alle parti comuni tipo alloggio del portiere.

    I pagamenti: bonifico parlante, carte di credito o bancomat.

    Vale la data dell’effettuazione del bonifico  o il giorno di utilizzo della carta di credito evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione  e non il giorno di addebito sul conto. I caso di finanziamenti, vale il pagamento eseguito al fornitore e non la data con cui si effettua il relativo rimborso.

    Periodo: l’agevolazione riguarda gli acquisti sostenuti tra il 6 giugno ed il 31 dicembre 2013, purché si possa beneficiare anche del 50% sul recupero edilizio in relazione a spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2013.

    In ogni caso è possibile usufruire della detrazione anche sulle spese sostenute prima di quelle per il recupero edilizio, purché i lavori edilizi siano cominciati prima dell’acquisto  dei mobili (occorre fare riferimento ai titoli rilasciati  o, in mancanza, all’autocertificazione del contribuente)

    Documenti da conservare: le ricevute dei bonifici di pagamento  o di avvenuta transazione mediante carta di credito e la documentazione di addebito sul c/c; le fatture. 

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